Assegnazione della casa familiare e tutela possessoria nella cessazione della convivenza non matrimoniale

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Dra. Oriana Clarizia, Professore Associato di Istituzioni di diritto privato, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Resumen: Superate le posizioni che assimilavano la convivenza non fondata sul matrimonio ad un rapporto di ospitalità, la giurisprudenza piú recente configura, in capo al convivente, una situazione di detenzione qualificata, garantita dal ricorso all’azione ex art. 1168 c.c. anche contro gli eredi del convivente premorto. L’attenzione si concentra sulla singola convivenza, con un approccio differenziato, finalizzato ad indagare la ratio dell’assegnazione della casa familiare e della tutela possessoria a seconda se, nell’àmbito della convivenza di fatto, siano presenti figli naturali. In assenza di una composizione dei rapporti abitativi tramite contratti atipici di convivenza ovvero negozi gratuiti costituitivi di usufrutto, l’azione giudiziale ex art. 1168 c.c. rappresenta la scelta percorribile là dove la conflittualità delle parti sia tale da non consentire una convergenza dei contrapposti interessi. Valutate le peculiarità della singola fattispecie, permane l’esigenza di garantire un eguale trattamento per tutti i componenti del nucleo familiare.

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Sumario:
I. Pari dignità giuridica dei molteplici modelli di vita familiare. Il problema dell’assegnazione della casa familiare in séguito alla cessazione della convivenza non basata sul matrimonio. Profili di indagine.
II. Presupposta inidoneità della convivenza di fatto a produrre effetti giuridici quale ragione della sua assimilazione al rapporto di ospitalità e del diverso trattamento rispetto al coniuge non proprietario dell’immobile.
III. Evoluzione delle risposte giurisprudenziali: configurabilità della situazione di detenzione qualificata, garantita dal ricorso all’azione ex art. 1168 c.c., in capo al convivente more uxorio.
IV. Opportunità di distinguere il problema in relazione alla presenza dei figli: il principio di responsabilità genitoriale quale fondamento dell’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole.
V. Segue. Composizione dei rapporti abitativi in assenza di figli. Impossibilità di ricorrere allo strumento dell’assegnazione della casa familiare in difesa del convivente economicamente piú debole.
VI. Soddisfacimento delle esigenze abitative tramite: contratti atipici di convivenza; comodato vita natural durante e negozi, gratuiti, costitutivi di usufrutto vitalizio. Discussa applicabilità dell’art. 2645 ter c.c. ai rapporti familiari di fatto.
VII. Profili successori. Tutela possessoria contro i chiamati all’eredità del convivente premorto.

Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 3 bis, noviembre 2015, pp. 431-459.

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