La Corte de Apelación de Milán ordena la inscripción de los certificados de nacimiento de dos gemelos nacidos en California mediante maternidad subrogada, cada uno de ellos con los respectivos gametos de dos varones unidos de hecho.

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La Corte d’Appello di Milano dispone la trascrizione dei certificati di nascita di due gemelli figli di una coppia omosessuale italiana nati in California grazie a una procedura di gestazione per altri.

La Corte d’Appello di Milano ha disposto la trascrizione dei certificati di nascita di due gemelli figli di una coppia omosessuale italiana nati in California grazie a una procedura di gestazione per altri (o utero in affitto). I due bambini sono frutto di due ovuli di identica madre ma fecondati da due uomini distinti, hanno dunque padri biologici diversi perché ognuno è stato concepito da uno spermatozoo di uno dei due componenti della coppia. I gemellini, secondo la legge americana sono fratelli e hanno come genitori tutti e due i padri. In Italia possono adesso conservare il doppio cognome (è la prima volta che succede), ma ognuno ha un padre diverso e non sono legalmente fratelli, proprio perché non discendono dallo stesso padre biologico.

Dopo il rifiuto del Comune e del Tribunale di Milano di trascrivere i certificati di nascita, la Corte di appello ha riformato la decisione di primo grado affermando che: 1) non si può negare la paternità dei due uomini della coppia omosessuale in quanto i due gemelli sono nati da fecondazione di due ovuli messi a disposizione da una donatrice; 2) i due embrioni così creati sono stati impiantati nella madre surrogante che in California ha condotto la gravidanza simulando ciò che, pur rarissimamente, può avvenire in natura, cioè che la stessa donna abbia fecondati due diversi propri ovuli con seme di due differenti uomini; 3) a nulla rileva il divieto di surrogazione di maternità, sancito dal comma 6 dell’art. 12 della legge 40/2004 disciplinante le tecniche di procreazione medicalmente assistita, poiché il giudice italiano non dovrebbe verificare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di stato civile straniero, ma soltanto limitarsi a verificare se quest’ultimo contrasti o meno con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

La Corte d’Appello di Milano ha dunque volutamente trascurato e ignorato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24001/2014, e cioè che “il ricorso all’utero in affitto è contrario alla legge italiana per motivi di ordine pubblico e tale limite non è stato messo in discussione dalla sentenza 162/2014 della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa. La l. n. 40 del 2014 esclude infatti la possibilità di ricorrere alla maternità surrogata, che consiste nel portare a termine una gravidanza su committenza” [Carla Pernice].

Referencia: Corte appello Milano, sez. V, 28/12/2016,

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