Jurisprudencia de Italia: derecho del nacido de parto anónimo a conocer los propios orígenes.

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Diritto del nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini (Cass. civ., sez. un., n. 1946 del 25.01.2017).

Con la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, le S.U. della Corte di Cassazione vengono chiamate a pronunciarsi in materia di parto anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto alla nascita, e adottato da terzi, ad accedere alle informazioni che riguardano la sua origine naturale.

In materia è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), il quale prevedeva che «l’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in particolare, pone l’interrogativo se tale sentenza della Corte Cost. rimetta la sua stessa efficacia ad un successivo intervento del legislatore recante la disciplina del procedimento d’interpello riservato; o se, al contrario, il principio somministrato dalla Corte con la citata pronuncia si presti ad essere per l’intanto tradotto dal giudice comune in regole sussidiariamente individuate nel sistema, seppur in via provvisoria.

Sul punto le S.U. hanno statuito che, per effetto della su citata sentenza delle Corte cost. – nonostante il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa – esiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio che vuole conoscere le proprie origini familiari, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Ciò dovrà avvenire con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità [Francesco Lafata].

Fuente

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