Jurisprudencia de Italia: inexistencia de violación del sentimiento religioso.

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Violazione del personale sentimento religioso (Cass. civ., sez. I, n. 7468 del 23.03.2017).

Con la sentenza n. 7468 del 23 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che non costituisce violazione del personale sentimento religioso di un singolo cittadino e non può essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un credito risarcitorio, l’organizzazione di uno spettacolo artistico.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva convenuto in giudizio la fondazione “La Biennale di Venezia”, per sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della partecipazione al Festival della Danza 2007 del balletto “(OMISSIS)”, ritenuto gravemente offensivo del comune sentire medio del cittadino cattolico, oltre che lesivo del diritto di libertà religiosa garantito dall’art. 19 cost. e del suo personale sentimento religioso.

La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio.

La Suprema Corte – nel confermare quanto disposto dalla Corte d’Appello di Venezia – rigetta il ricorso è chiarisce che il principio di laicità dello Stato comporta equidistanza della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose e impone alle istituzioni pubbliche il dovere di garantire egualmente l’esercizio di diverse religioni, culti e credenze e di assicurare la tolleranza dei rapporti tra credenti e non credenti. Il limite di tale neutralità va esclusivamente ravvisato nel buon costume oltre che, nei fatti di rilevanza penale, nell’ordine pubblico. Nel caso di specie tali limiti non vengono scalfiti e, dunque, l’organizzazione dell’evento culturale deve potersi svolgere senza condizionamenti o indirizzi di sorta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 9 e 33 cost. (Corte Cost. n. 57 del 1976).

In merito alla pretesa risarcitoria, si precisa che è insussistente un collegamento oggettivo e diretto tra l’organizzazione dello spettacolo e il presunto credito risarcitorio e, inoltre, non è ravvisabile il requisito – costitutivo della responsabilità aquiliana – del danno ingiusto, e cioè inferto in assenza di una causa giustificativa, essendo la programmazione di una manifestazione artistica espressione di una libertà garantita dalla Carta costituzionale [Francesco Lafata].

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