Noticias judiciales de Italia: las Secciones Unidas de la Casación se pronuncian sobre la validez del contrato “monofirma”.

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Le Sezioni Unite sulla nullità di cui agli artt. 23 TUF e 117 TUB: il contratto monofirma.
 
II requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, di cui agli artt. 23 TUF e 117 TUB, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente. All’uopo è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non occorrendo anche quella dell’intermediario.
 
Questo il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza resa il 16 gennaio 2018 n. 898, le quali hanno posto alla base della loro decisione il rilievo secondo cui la previsione della nullità relativa nella disciplina di settore è posta a tutela immediata dell’interesse individuale del cliente e solo in via mediata a tutela di altri interessi anche superindividuali. Conseguentemente, le norme di cui agli artt. 23 TUF e 117 TUB vanno lette seguendo una interpretazione funzionale, che tenga conto cioè dell’obiettivo di tutela dell’interesse particolare dell’investitore, unico soggetto legittimato a poter far valere la nullità. All’esito di tale interpretazione, la sottoscrizione dell’intermediario deve ritenersi requisito formale non utile ed eccedente lo scopo e la ratio della previsione formale, mentre una diversa lettura (non funzionale) renderebbe “sproporzionata” la stessa previsione della nullità per difetto di forma.
 
Dra. Carla Pernice, Università Parthenope di Napoli.
 
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