Figli minori e divieto di abbandono della casa familiare

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Autora: Dra. Maria Porcelli, Ricercatore di Diritto privato, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. m.porcelli@unicas.it

Resumen: Il lavoro analizza, nell’àmbito del più ampio fenomeno della responsabilità genitoriale, il divieto per il figlio minore d’età di abbandonare la casa familiare. Partendo dall’individuazione della ratio di detto divieto, indubbiamente rinvenibile nell’espletamento della funzione educativa, che trova nella coabitazione il suo elemento indefettibile, lo scritto propone un’interpretazione dell’art. 318 c.c. rispettosa della personalità del figlio minore d’età e della sua capacità di discernimento.

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Sumario:
I. Il divieto di abbandono della casa del genitore quale corollario del principio della responsabilità genitoriale. Operatività del divieto a prescindere dallo status filiationis, già prima dell’intervento del legislatore della riforma della filiazione. L’espletamento della funzione educativa quale ratio del divieto in esame.
II. La coabitazione quale elemento indefettibile per l’espletamento della funzione genitoriale. Necessaria la consuetudine di vita comune in luogo della materiale coabitazione. Definitività quale presupposto affinché si possa configurare l’abbandono da parte del minore d’età della casa del genitore.
III. Il potere dei genitori di richiamare presso di sé il figlio minore d’età. Il ricorso al giudice tutelare.

Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 3 bis, noviembre 2015, pp. 299-308.

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