Alle Sezioni Unite la questione relativa alla struttura delle donazioni indirette.
Con l’ordinanza del 4 Gennaio n. 2017 la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione avente ad oggetto il complesso tema delle liberalità indirette con particolare riferimento al frastagliato mondo degli strumenti utilizzabili per realizzarla.
Al riguardo in dottrina e giurisprudenza si sono contrapposti tre orientamenti: chi riconduce la donazione indiretta alla categoria del collegamento negoziale reputa necessaria la compresenza di due negozi (un negozio mezzo ed un negozio fine); chi qualifica la donazione indiretta alla stregua di un negozio indiretto sostiene la sufficienza di un solo negozio purchè capace di procurare l’effetto indiretto della liberalità; infine vi è chi, argomentando dal tenore letterale dell’art. 809 c.c. che fa riferimento ad “atti diversi” dalla donazione, ritiene che tale fattispecie possa essere realizzata non solo attraverso atti che non abbiano carattere negoziale ma persino mediante meri fatti materiali.
Si richiede dunque alle Sezioni Unite di ricomporre il suesposto quadro frammentario “in quanto oltre alla mancanza di apprezzabilmente uniforme interpretazione, largamente inquinata dai turbamenti del caso concreto, la questione si carica di particolare rilievo ove si consideri che le operazioni in discorso assumono assai di sovente funzione trans o post mortem, e quindi, il significato di regolamento ultimo, non più emendabile. Per contro, non può obliterarsi l’esigenza, sottesa alla prescrizione della forma solenne imposta dal legislatore in materia di donazione diretta, di circondare con particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo di uno, più o di tutti i suoi beni” [Carla Pernice].