Noticias de Italia: los efectos del mutuo disenso sobre las prestaciones ya cumplidas.

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Gli effetti del mutuo dissenso sulle prestazioni già eseguite

La corte di Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 27999, ha statuito che in tema di scioglimento per mutuo consenso, ai sensi dell’art. 1372 c.c., del contratto di leasing traslativo, non trova applicazione, neppure analogica, la disposizione dell’art. 1526 c.c. che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti contraenti attraverso la restituzione all’utilizzatore delle rate versate ed il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso dell’uso del bene, difettando nel caso di accordo solutorio l’indefettibile presupposto legale dell’inadempimento imputabile a colpa dell’utilizzatore che determina la risoluzione del contratto, atteso che i contraenti – nell’esercizio della loro autonomia negoziale – hanno valutato confacente ai propri interessi non dare ulteriore seguito alla esecuzione del rapporto obbligatorio, ritenendosi soddisfatti dalla parziale attuazione del contratto.

Il “negozio solutorio” (art. 1372 c.c., comma 1), segnatamente, considerando esaurita la causa funzionale del precedente contratto, paralizza l’ulteriore svolgimento del rapporto obbligatorio, senza incidere sulle prestazioni già eseguite, diversamente – quindi – sia dalla risoluzione del contratto, in cui l’originario programma negoziale è divenuto inattuabile per fatti oggettivi privando di interesse una attuazione solo parziale; sia dall’altra figura del “contrarius actus” con il quale la parte intende revocare, invece, la precedente manifestazione di volontà, e che, incidendo “ab origine” sulla stessa fattispecie genetica del negozio ne impedisce il perfezionamento; quanto ancora dalle ipotesi dei vizi di invalidità assoluta e relativa del negozio che, inficiando direttamente i suoi elementi costitutivi, determinano la caducazione del titolo con effetto retroattivo (“ex tunc”).

Consegue che, in difetto di allegazione e prova di differenti accordi intervenuti tra le parti in ordine alla disciplina delle prestazioni già eseguite, il “negozio solutorio” concluso dai contraenti, operando con effetto “ex nunc” la liberazione dal precedente vincolo obbligatorio, esclude comunque la ripetibilità delle prestazioni già eseguite, non potendo trovare applicazione a tale fattispecie le norme degli artt. 1458 e 1526 c.c. disciplinanti gli effetti restitutori della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a colpa dell’utilizzatore.

Dra. Carla Penice, Ricercatrice presso L’università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

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