La condizione di vulnerabilità per il riconoscimento dello status di rifugiato va effettuata “in concreto”.
Secondo quanto sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6918 del 2020, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del soggetto richiedente in Italia, che va inscindibilmente comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché – in caso contrario – si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativa di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998.
Con tale pronuncia, la Corte conferma quanto già sostenuto precedentemente con la sentenza n. 9304 del 3 aprile 2019.
Francesco La Fata, assegnista di ricerca, Università di Firenze.