Autora: Susanna Cappuccio. Assegnista IUS/01 Università degli Studi di Messina. scappuccio@unime.it.
Resumen: L’art. 16, lett. l), della direttiva 2011/83/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/Cee del Consiglio e della direttiva 1999/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/Cee del Consiglio e la direttiva 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di recesso prevista da tale disposizione è opponibile nei confronti di un consumatore che abbia concluso, con un intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero, un contratto a distanza relativo all’acquisto di un diritto di accesso a tale attività, nei limiti in cui, da un lato, l’estinzione mediante recesso, ai sensi dell’art. 12, lettera a), di detta direttiva, dell’obbligazione di eseguire tale contratto nei confronti del consumatore farebbe ricadere il rischio connesso all’accantonamento delle disponibilità così svincolate sull’organizzatore dell’attività di cui trattasi e, dall’altro lato, sia previsto che l’attività del tempo libero alla quale tale diritto dà accesso debba svolgersi a una data o in un periodo specifici.
Palabras clave: Rinvio pregiudiziale; tutela dei consumatori; direttiva 2011/83/UE; diritto di recesso per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali; eccezioni al diritto di recesso; articolo 16, lettera l); prestazione di servizi riguardanti le attività del tempo libero; contratto che prevede una data o un periodo di esecuzione specifici; fornitura di servizi di biglietteria; intermediario che agisce in nome proprio ma per conto dell’organizzatore di un’attività del tempo libero; rischio connesso all’esercizio del diritto di recesso.
Abstract: Article 16(l) of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council must be interpreted as meaning that the exception to the right of withdrawal provided for in that provision may be relied on against a consumer who has concluded, with an intermediary acting in its name, but on behalf of the organiser of a leisure activity, a distance contract for acquiring a right of access to that activity, provided that, first, the termination of the obligation to perform that contract vis-à-vis the consumer by means of withdrawal, in accordance with Article 12(a) of that directive, would place the risk linked to the setting aside of the capacity thus released on the organiser of the activity concerned and, second, the leisure activity to which that right gives access is scheduled to take place on a specific date or within a specific period.
Key words: Reference for a preliminary ruling; consumer protection; Directive 2011/83/EU; right of withdrawal for distance and off-premises contracts; exceptions to the right of withdrawal; article 16(l); provision of services related to leisure activities; contract providing for a specific date or period of performance; provision of ticket agency services; intermediary acting in its name but on behalf of the organiser of a leisure activity; risk associated with the exercise of the right of withdrawal.
Sumario:
I. IL CASO. –
II. LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. –
III. CESSIONE DI UN DIRITTO DI ACCESSO PER UN’ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO NEL QUADRO DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO: SPUNTI CRITICI. –
IV. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.
Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 20, febrero 2024, ISSN:2386-4567, pp. 1458-1473.
Revista indexada en SCOPUS (Q3), REDIB, ANVUR (Clase “A”), LATINDEX, CIRC (B), MIAR, RRDe (Q1), IDR (C2).