In tema di spese effettuate nell’interesse del figlio minore da parte di coniuge separato, senza previo avviso all’altro genitore.
Con la sentenza n. 13805 del 6 luglio 2017, il Tribunale di Roma ha chiarito che, in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge separato o divorziato non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Nel caso di specie, veniva impugnato un decreto ingiuntivo, reso dal Tribunale di Roma, concernente il credito vantato da un coniuge nei confronti dell’altro separato, per avere il primo anticipato le spese straordinarie sostenute per i figli, ma dovute da entrambi i genitori in egual misura, in virtù degli accordi di separazione tra coniugi.
Il coniuge opponente, in particolare, assume che nulla sarebbe dovuto, non essendo stato informato delle scelte e delle relative spese di natura straordinaria.
Il giudice romano precisa “che in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato (o separato) può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia” (Cass. Ord. N. 2467/2016).
Nella vicenda analizzata dal Tribunale, le spese sostenute dal coniuge separato riguardavano tutte la salute, lo studio e lo sport per i figli; esse, quindi, appaiono, in difetto di specifiche contestazioni, utili per l’interesse dei ragazzi e sostenibili dai genitori, avuto riguardo alle condizioni economiche degli obbligati per come emergono dagli accordi di separazione.
Francesco La Fata, Università degli Studi del Sannio.
Vedi sentenza su www.iusexplorer.it sezione ricerche
Con la sentenza n. 13805 del 6 luglio 2017, il Tribunale di Roma ha chiarito che, in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge separato o divorziato non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Nel caso di specie, veniva impugnato un decreto ingiuntivo, reso dal Tribunale di Roma, concernente il credito vantato da un coniuge nei confronti dell’altro separato, per avere il primo anticipato le spese straordinarie sostenute per i figli, ma dovute da entrambi i genitori in egual misura, in virtù degli accordi di separazione tra coniugi.
Il coniuge opponente, in particolare, assume che nulla sarebbe dovuto, non essendo stato informato delle scelte e delle relative spese di natura straordinaria.
Il giudice romano precisa “che in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato (o separato) può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese (nella specie, relative all’iscrizione ad un corso sportivo ed all’attività scoutistica effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia” (Cass. Ord. N. 2467/2016).
Nella vicenda analizzata dal Tribunale, le spese sostenute dal coniuge separato riguardavano tutte la salute, lo studio e lo sport per i figli; esse, quindi, appaiono, in difetto di specifiche contestazioni, utili per l’interesse dei ragazzi e sostenibili dai genitori, avuto riguardo alle condizioni economiche degli obbligati per come emergono dagli accordi di separazione.
Francesco La Fata, Università degli Studi del Sannio.
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