La nueva responsabilidad médica en Italia: novedades introducidas por la Ley de 8 de marzo de 2017, nº 24.

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La nuova responsabilità medica: le novità introdotte dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24

Con la Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 vengono introdotte rilevanti modifiche per ciò che concerne la disciplina in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Di seguito si riassumono le principali novità.

In primo luogo, viene introdotto per le strutture sanitarie l’obbligo di redigere annualmente una relazione consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle loro cause e sulle iniziative messe in atto al fine di rimediare alle conseguenze dell’evento. Tale relazione andrà pubblicata sul sito internet della struttura stessa.

Viene istituito presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Questo avrà il compito di individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il controllo delle buone pratiche per la sicurezza delle cure. Si occuperà, inoltre, della formazione e dell’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

S’impone l’obbligo di trasparenza per tutte le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private nella gestione dei dati personali dei pazienti, garantendo il diritto d’accesso ai documenti sanitari, secondo quanto previsto nel c.d. Codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Con la Legge in commento viene introdotto l’art. 590 sexies nel Codice Penale italiano,  rubricato «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», con esso il legislatore italiano ha introdotto il principio “imperitia sine culpa non datur”, in altre parole la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria non sussisterà nei casi in cui l’evento che cagioni la morte o lesione si sia verificato a causa di imperizia, ma nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto; così facendo il legislatore ha previsto un solo tipo di colpa, eliminando in radice il problema di distinguere tra colpa grave e colpa lieve (come invece disponeva la precedente normativa in materia, c.d. decreto “Balduzzi” nr. 158/2012 che, al contrario, promuoveva una distinzione in merito alla natura della colpa facendone discendere conseguenze processuali ben diverse).

Altra norma cardine della nuova legge è l’art. 7 che introduce nuove regole in materia di responsabilità civile della struttura sanitaria, nonché dell’esercente professione sanitaria. In particolare, si prevede responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale risponderà, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria. Diversamente l’esercente la professione sanitaria nell’ambito della struttura sanitaria pubblica o privata, risponderà del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e, dunque in base ai canoni della responsabilità extracontrattuale c.d. aquiliana, salvo che egli abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

La novità fondamentale è la qualificazione della responsabilità dell’operatore sanitario a titolo extracontrattuale, conseguenza diretta di ciò sarà la diversa ripartizione dell’onere della prova in sede processuale: secondo lo schema attuale ex art. 2043, il paziente-attore dovrà non solo dimostrare il fatto subito ed il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso, ma dovrà altresì provare l’ingiustizia del danno subito, laddove secondo lo schema ex art. 1218 c.c. (in precedenza adottato anche in caso di azione contro l’esercente professioni sanitarie) il paziente-attore si limitava ad allegare l’inadempimento ed il fatto subito, toccando al medico-convenuto l’onere di discolparsi in sede processuale, dimostrando di aver agito con prudenza, perizia, diligenza.

Inoltre, s’introduce l’obbligo di conciliazione preventiva della lite nel caso di esperimento di azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

Infine, novità rilevante è l’introduzione dell’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di strutture sanitaria o che svolga la sua attività all’interno della stessa in regime libero-professionale.

Le novità introdotte con la novella legislativa in esame sono diverse e di non poca rilevanza, si resta in attesa delle prime applicazioni giurisprudenziali per aver prova se effettivamente il legislatore abbia risolto o, quantomeno, migliorato le problematiche connesse a tale tema, così caro tanto ai giuristi quanto all’opinione pubblica [Francesco La Fata].

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