La Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione della rilevanza dell’onere economico della commissione di massimo scoperto ai fini del riscontro in concreto dell’usurarietà.
Con ordinanza 20 giugno 2017 n. 15188. La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, due questioni oggetto di contrasto e ritenute di particolare importanza: il rapporto tra la L. 108/96, l’art. 644 c.p. e la L. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008 e la relazione fra i criteri di rilevazione del TEGM e la verifica dell’art. 644 c.p.
Segnatamente si chiede se la commissione di massimo scoperto sia inclusa nel conto degli oneri rilevanti per la formazione dei tassi medi rilevati trimestralmente dai decreti del Ministro dell’Economia e se la nuova disciplina in tema di commissione di massimo scoperto introdotta dall’art. 2-bis della l. n. 2 del 2009 abbia natura di interpretazione autentica della normativa in materia di usura, ovvero presenti carattere innovativo, essendo tesa a stabilire, solo per i rapporti sorti dopo l’entrata in vigore della detta legge, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p., con la conseguenza che, in riferimento ai rapporti precedenti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto.
Dra. Carla Pernice, Università degli studi di Napoli “Parthenope”.