La separazione personale dei coniugi (e non anche quella di fatto) non permette l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero.
Con l’ordinanza n. 4819 del 21 marzo 2020, la Suprema Corte di cassazione conferma il principio, già affermato con la sentenza del 17 gennaio 2017, n. 969, secondo il quale ai sensi dell’art. 5, comma 1, della I. n. 91 del 1992, così come modificato dall’art. 1, comma 11, della I. n. 94 del 2009, la separazione personale dei coniugi costituisce condizione ostativa all’acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, ma non anche la separazione di fatto.
Francesco La Fata, assegnista di ricerca, Università di Firenze.