Noticias de Italia: sobre los criterios de identificación del fiador en la categoría de “consumidor” (Cass. 16 enero 2020, n. 742).

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Sui criteri di identificazione del fideiussore nella categoria di “consumatore” (Cass. 16 gennaio 2020, n. 742).

Secondo la Cassazione la persona fisica, che presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto «professionale», non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore. Ciò in quanto il terzo garante non è mero “replicante” o “duplicato” del debitore principale, pertanto l’accessorietà fideiussoria non può incidere sulla qualificazione dell’attività (professionale o meno) dei contraenti. Tale tratto (i.e. l’accessorietà) non può dunque incidere sul piano dell’applicazione della normativa di protezione consumeristica, ma deve ritenersi confinato nell’ambito della struttura disciplinare dell’impegno e dell’obbligazione assunti dal garante. Esclusa la rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione del fideiussore, il criterio per valutare se il fideiussore è identificato nella categoria dei consumatori consiste nel verificare se la fideiussione rientra nell’ambito di «attività estranee» e non strettamente funzionali all’esercizio della professione specificamente ed eventualmente svolta dal garante stesso. Soluzione che corrisponde, in fin dei conti, al criterio generale previsto dall’art. 3, co. 1, lett. a, cod. consumo.

Cass. 16 gennaio 2020, n. 742

Carla Pernice, Ricercatrice presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

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