Noticias de Italia: jurisprudencia: concurso de responsabilidad civil del médico y del hospital.

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Responsabilità del medico e della struttura sanitaria: conferma del c.d. doppio binario.
 
Con la sentenza che si segnala il Tribunale di Milano ha da ultimo confermato il c.d. doppio binario di responsabilità: a) di tipo contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private); b) di tipo extracontrattuale per il medico, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
 
In particolare i giudici hanno affermato che nei casi in cui il paziente agisca nei confronti del medico senza allegare l’esistenza di un contratto d’opera professionale concluso con lo stesso, occorrerà distinguere il rapporto che si instaura con la struttura sanitaria da quello che si instaura con il professionista.
 
Mentre il primo avrà natura contrattuale, il secondo sarà di natura extracontrattuale. In particolare, con riferimento alla responsabilità dell’ospedale, il Tribunale di Milano ha ribadito – richiamando un precedente della Suprema Corte di Cassazione (n. 975 del 16/01/2009)  – che ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato ha l’onere di provare il contratto, l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie (causate dall’intervento) e il nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita con diligenza e che gli esiti infausti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile [Valerio Rotondo, Università del Molise].
 
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