Dichiarazione di adottabilità, anonimato materno e diritto alla genitorialità.

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Dichiarazione di adottabilità

Resumen: Lo scritto approfondisce l’influenza del riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio – effettuato dopo il ripensamento della scelta materna in favore dell’anonimato – sullo stato di adottabilità nell’ambito della procedura semplificata di adozione, disciplinata dall’articolo 11, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184. Dopo aver analizzato le innovazioni derivanti dalla riforma della filiazione, avvenuta con l. 10 dicembre 2012, n. 219 e con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, e dopo aver ricostruito l’evoluzione nella giurisprudenza europea del diritto del minore di vivere nella famiglia di origine, si chiarisce che le modalità procedurali testualmente previste dall’art. 11 non consentono di prescindere, ai fini della valutazione dell’adottabilità, dall’accertamento riguardo all’effettiva capacità/incapacità del genitore di adempiere le proprie funzioni e non privano di rilevanza la volontà successivamente manifestata dalla madre di rinunciare al diritto all’anonimato, sempre che, ovviamente, i tempi e le modalità del recupero del rapporto genitoriale siano compatibili con la possibilità per il minore di avere un’armoniosa e serena vita familiare.

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Sumario:

I. Il diritto del minore di crescere nella propria famiglia alla luce della riforma in materia di filiazione.
II. Il sintagma ‘famiglia di origine’: evoluzione socio-normativa e giurisprudenziale. Riconduzione del legame tra minore e genitore che, successivamente, decida di riconoscerlo entro il concetto di “vita familiare”, ex art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
III. Analisi del panorama nazionale in materia di Esclusione dello stato di adottabilità in presenza del ripensamento dell’iniziale scelta della madre di avvalersi dell’anonimato. Prevalenza del diritto alla genitorialità unicamente se il recupero delle capacità genitoriali avviene con tempi e modalità compatibili con la possibilità per il minore di avere un armonioso contesto di vita familiare.
IV. Impossibilità di configurare distintiti statuti normativi tra l’adozione fondata sugli accertamenti inerenti lo stato di abbandono e il procedimento adottivo semplificato, ex art. 11, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184. Necessità di vagliare, in entrambe le discipline, il ragionevole contemperamento tra la promozione del diritto alla genitorialità e lo sviluppo di un responsabile rapporto genitoriale.

Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2, febrero 2015, pp. 115-138.

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