Autor: Dr. Marco Angelone, Ricercatore confermato di Diritto privato, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
marco.angelone@unich.it
Resumen: L’esigenza di «civilizzazione» della giustizia disciplinare sportiva ha alimentato il graduale adeguamento delle procedure e dei rimedi giustiziali previsti nei codici e negli statuti federali agli standard costituzionali (obiettivati nell’art. 111 cost.) che assistono l’esercizio della funzione giurisdizionale. Tale evoluzione è peraltro da ultimo culminata – in concomitanza con la riforma del 2014 – nell’adozione dei nuovi «Principi di giustizia sportiva» del CONI, i quali identificano un nucleo di garanzie sostanziali e processuali segnando un’importante tappa nell’affermazione del «giusto processo sportivo». Tuttavia, nell’attuale scenario del diritto vivente, ad allontanare dal traguardo di una tutela piena ed effettiva dei diritti fondamentali degli incolpati concorre il penalizzante orientamento giurisprudenziale – avallato dalla Corte costituzionale – che consente di impugnare dinanzi al giudice amministrativo statale i provvedimenti disciplinari illegittimi (rectius, ingiusti) soltanto ai limitati fini del risarcimento del danno.
Sumario:
I. Giustizia disciplinare sportiva e tutela dei diritti fondamentali degli incolpati. La portata espansiva e precettiva delle garanzie costituzionali che assistono l’esercizio della funzione giurisdizionale.
II. I «Principi di giustizia» del Coni e la progressiva affermazione del «giusto processo sportivo».
III. I persistenti limiti del sistema: il sindacato «esofederale» sulle sanzioni disciplinari e il penalizzante orientamento giurisprudenziale che riconosce avverso il provvedimento illegittimo il solo rimedio risarcitorio.
Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 9-32.