Jurisprudencia de Italia: la Corte de Casación determina los límites de la admisibilidad de la “negotiorum gestio” en relación con las actividades de la Administración Pública.

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La Cassazione traccia i confini dell’ammissibilità della “negotiorum gestio” rispetto alle attività della Pubblica Amministrazione.

“Non è ammissibile un’applicazione indiscriminata dell’istituto giuridico della negotiorum gestio (artt. 2028 – 2032 c.c.) nella attività amministrativa, in quanto ciò si tradurrebbe nell’affidamento, alla libera iniziativa del privato dell’an, del quando e del quomodo dell’esercizio di qualsivoglia attività della Pubblica Amministrazione, in palese contrasto con gli artt. 95 e 97 Cost.. L’istituto della gestione degli affari altrui trova spazio nel diritto pubblico solo ove sussista un incontrovertibile impedimento all’esercizio delle competenze assegnate agli uffici pubblici e vi sia un esplicito riconoscimento dell’effettivo vantaggio conseguito”.

È quanto deliberato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 3 Febbraio n. 2944 del 2017, che nell’affermare il principio ha escluso l’operatività dell’art. 2028 c.c. alle ipotesi in cui il privato venga a sostituirsi alla pa nella esecuzione di un’attività doverosa “non potendosi considerare inerzia, né impedimento a provvedere (c.d. absentia domini) il particolare modo di deliberare e operare delle persone giuridiche pubbliche, pur se suscettibile di causare ritardi contrastanti con le aspettative del beneficiario. Segnatamente la Corte rileva che sebbene il requisito della “absentia domini” debba intendersi in senso lato, non implicando nei rapporti tra privati necessariamente la materiale impossibilità del gerito di provvedere alla gestione del proprio affare, essendo sufficiente una condotta inequivoca volta a dimostrare la insussistenza di una “prohibitio domini” ex art. 2031 c.c., comma 2, analoga conclusione non può automaticamente trasporsi nell’ambito dell’azione amministrativa o dei pubblici poteri in genere. L’attività di carattere pubblicistico è infatti costituzionalmente riservata dall’ordinamento alla P.A. e deve pertanto riconoscersi un generale divieto, per i privati, di intraprendere qualsiasi affare in tali settori, salvo sussista un incontrovertibile impedimento all’esercizio delle competenze assegnate agli uffici pubblici e vi sia un esplicito riconoscimento dell’effettivo vantaggio conseguito [Carla Pernice].

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