Ancora sulla trascrizione dei matrimoni religiosi non cattolici.
La Cassazione, in materia di trascrizione di matrimoni religiosi celebrati secondo il rito proprio di culti diversi da quello cattolico, distingue, nel vigente quadro normativo, due ipotesi:
a) l’una avente ad oggetto l’atto di matrimonio celebrato secondo il rito di culti religiosi per i quali esistano ‘Intese’ con lo Stato italiano, nell’osservanza di un percorso di squisita natura politica che trova previsione nella Costituzione italiana (art. 7; Corte Cost. n. 52 del 2016);
b) l’altra, disciplinata dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, artt. 3, 7 ss. e dalle norme attuative di cui al R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, secondo la quale il matrimonio celebrato in Italia davanti a un ministro di un culto diverso dalla religione cattolica e con il quale l’Italia non ha stipulato intese produce effetti civili a condizione che: a) la nomina di tale ministro di culto sia stata approvata con decreto dal Ministro dell’Interno; b) l’ufficiale dello stato civile, previo adempimento delle formalità previste, abbia rilasciato l’autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio.
Francesco La Fata, assegnista di ricerca, Università di Firenze.