Diritto all’assegno divorzile e convivenza more uxorio.

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Autor: Arnaldo Morace Pinelli. Professore Ordinario di Diritto Privato dell’Università di Roma “Tor Vergata”. E-mail: amoracepinelli@gmail.com.

Resumen: Nell’ordinamento italiano il diritto all’assegno divorzile, spettante all’ex coniuge debole, si radica sul principio costituzionale di solidarietà. Come ha intuito il Prof. Cesare Massimo Bianca, dal rapporto matrimoniale, vissuto come comunione di vita, materiale e spirituale, scaturisce «un’esigenza di solidarietà, avvertita dalla coscienza sociale, di solidarietà postconiugale», giustificante il riconoscimento dell’emolumento. L’assegno divorzile assolve una funzione perequativa, che è quella di riequilibrare la disparità delle situazioni economiche dalle parti causata dalla fine del matrimonio. In tale prospettiva, secondo l’autore, l’assegno divorzile ha natura essenzialmente assistenziale, come prova anche il fatto che, in assenza della sproporzione patrimoniale tra i coniugi, esso non è dovuto indipendentemente dai sacrifici e dalle rinunce da essi compiute, nell’interesse della famiglia, durante il matrimonio. Secondo l’autore, in particolare, deve negarsi che il diritto a percepire l’assegno divorzile, in virtù della sua componente compensativa, possa permanere in caso di insaturazione di una convivenza more uxorio da parte di chi ne è titolare. La solidarietà postconiugale, alla base dell’assegno divorzile, si estingue, infatti, allorché si dia vita ad una nuova famiglia, secondo uno dei modelli riconosciuti dall’ordinamento, tra i quali rientra oggi la convivenza.

Palabras clave: assegno divorzile; solidarietà postconiugale; convivenza more uxorio

Abstract: In the Italian legal system, the right to the divorce allowance, to which the former spouse is entitled, is rooted in the constitutional principle of solidarity. As realized by Prof. Cesare Massimo Bianca, from marriage relationship, lived as life communion, material and spiritual, a need of solidarity, perceived by social conscientiousness, of post marriage solidarity stems, justifying the recognition of the allowance. The divorce allowance has an equalizing function, being rebalancing the disparity of the economic situation of the parties caused by the end of the marriage. In this prospective, according to the author, the divorce allowance has an essentially aid nature, as also proved by the fact that, in the absence of economic imbalance between spouses, it is not due, regardless the efforts and sacrifices they made, in the family interest, during marriage. Accordingly, in author’s view, the right to maintain the divorce allowance, because of its compensatory nature, must be denied in the event who is entitled to it establishes a more uxorio cohabitation. Post-marriage solidarity, the base of the divorce allowance, terminates when a new family is established, in any form recognized by the legal system, such as cohabitation.

Key Words: divorce allowance; post-marriage solidarity; more uxorio cohabitation

Sumario:
I. LA NOZIONE DI SOLIDARIETÀ POSTCONIUGALE ELABORATA DA C. MASSIMO BIANCA.
II IL REVIREMENT DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2017 SULLA NATURA E FUNZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE E LA SUCCESSIVA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE.
III LA FUNZIONE PEREQUATIVA DELL’ASSEGNO DIVORZILE.
IV DIRITTO A PERCEPIRE L’ASSEGNO DIVORZILE E CONVIVENZA MORE UXORIO.
V. CONCLUSIONI.

Revista indexada en SCOPUS, REDIB, ANVUR, LATINDEX, CIRC, MIAR

Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 1342-1358

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