Autor: Carlo Attanasio (Italia). Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Sassari. Correo electrónico: carloattanasio87@yahoo.it
Resumen: Come è noto, l’art. 5 della l. n. 40/2004 prevede, quale requisito soggettivo per l’accesso alle tecniche di P.M.A., la diversità di sesso della coppia richiedente, escludendo così formalmente le coppie omoaffettive dalle procedure di fecondazione eterologa. Tuttavia, ciò ha alimentato il c.d. turismo procreativo, incentivando tali coppie a recarsi in paesi stranieri, le cui legislazioni non prevedano un siffatto limite soggettivo. Nell’ottica del migliore interesse del minore si pone allora, nell’àmbito dell’ordinamento italiano, il problema di tutelare il nato in virtù di una P.M.A., compiuta all’estero, da una coppia dello stesso sesso. In particolare, l’esigenza di tutela emerge qualora si volesse, in séguito alla nascita, riconoscere o costituire in Italia lo status filiationis del minore nei confronti della coppia, ovvero là dove quanto meno si intendesse attribuire rilevanza giuridica al rapporto genitoriale di fatto tra il genitore intenzionale ed il minore. All’approfondimento di tali profili problematici è dedicato il presente lavoro.
Palabras clave: Procreazione medicalmente assistita; coppie omoaffettive; best interest of the child.
Abstract: As is well known, art. 5 of l. n. 40/2004 provides, as a subjective requirement for access to assisted reproduction techniques, the sex difference of the applicant couple, thus formally excluding homoaffective couples from heterologous fertilization procedures. However, this has fuelled the so-called procreative tourism, encouraging such couples to travel to foreign countries, whose laws don’t provide for such a subjective limit. From the point of view of the best interests of the child, in the context of the Italian legal system, the problem arises of protecting the child born through M.A.P., performed abroad, by a same-sex couple. In particular, the need for protection emerge if, after birth, there was the will to recognise or constitute in Italy the status of the minor as a child of the couple, or at least the will to attach giuridical relevance to the de facto parental relationship between the intentional parent and the child. This work is dedicated to the in-depth exploration of these problematic profiles.
Key words: Medical assisted procreation; same-sex couple; best interest of the child.
Sumario:
I. PREMESSA.
II. SEGUE. L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI DEL FIGLIO DEL PARTNER DELLO STESSO SESSO.
III. SEGUE. IL RICONOSCIMENTO DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE STRANIERI E LA TRASCRIZIONE DI UN ATTO DI NASCITA REDATTO ALL’ESTERO.
IV. IL PROBLEMA DELLA TUTELA DEL NATO IN ITALIA DA FECONDAZIONE ETEROLOGA OMOAFFETTIVA ESEGUITA ALL’ESTERO.
V. LA SUPPOSTA INADEGUATEZZA DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI QUALE STRUMENTO DI TUTELA DEL MINORE.
VI. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.
Revista indexada en SCOPUS (Q3), REDIB, ANVUR (Clase “A”), LATINDEX, CIRC (B), MIAR.
Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 17, agosto 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 410-435