Autora: Anna Malomo. Professore Associato di Diritto Privato, Università degli Studi di Salerno. Correo electrónico: amalomo@unisa.it
Resumen: Con la l. 8 marzo 2017, n. 24, in tema di “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, si sancisce la responsabilità anche in capo alle Asl, che, nell’adempimento delle loro prestazioni (assistenza sanitaria convenzionata) nei confronti delle persone-utenti-pazienti, si avvalgono dell’opera di esercenti la professione sanitaria (pur scelti dal paziente, ma nell’àmbito dell’organizzazione del servizio convenzionato predisposto dalla struttura stessa). In tal maniera si giunge a garantire anche nei rapporti convenzionati in maniera ragionevole la tutela di un diritto fondamentale della persona umana, qual è la salute (art. 32 cost.). Un approccio teleologico pienamente da apprezzare e attuare al fine di garantire che, a fronte di un interesse leso, specie se di natura non patrimoniale, primariamente meritevole di tutela, si realizzi e si attui una riparazione integrale.
Sumario:
I. Premessa.
II. Categoricità dell’obbligo di assistenza sanitaria.
III. Ruolo del medico di base (e del pediatra).
IV. Natura del rapporto tra medico di medicina generale o pediatra e asl di competenza.
V. Responsabilità individuale del medico di base (e del pediatra): mutamento di orientamento giurisprudenziale circa la responsabilità configurabile anche in capo alla asl e suo avallo ad opera della riforma legislativa del 2017.
Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 10 bis, junio 2019, ISSN: 2386-4567, pp. 306-343.