Jurisprudencia de Italia: reconocimiento en Italia de la adopción realizada por dos hombres.

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Riconoscimento in Italia di adozione da parte di due uomini (Decreto Trib. Di Firenze del 07.03.2017).

Con Decreto emesso il 7 marzo 2017, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto in Italia l’adozione (pronunciata da un giudice britannico) di due fratelli da parte di due uomini italiani residenti nel Regno Unito.

In primo luogo, i giudici riconducono la fattispecie all’interno dell’art. 36, comma 4, legge 184/83 in base al quale «l’adozione pronunciata dalle competenti autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani (…) viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni purché conforme ai principi della Convenzione [Aja 29 maggio 1993, n.d.r.]»).

Il Tribunale, dunque, ha proceduto alla verifica della conformità alla Convenzione dell’Aja della sentenza britannica con la quale era stata disposta l’adozione. In particolare, viene chiarito che la Convenzione non pone limiti allo status dei genitori adottivi, ma richiede unicamente la verifica che i futuri genitori adottivi siano qualificati e idonei all’adozione, esame che nel caso di specie era già stato effettuato dalle autorità inglesi.

Ciò posto, si precisa che l’eventuale rifiuto del riconoscimento può limitarsi all’ipotesi in cui esso sia manifestamente contrario all’ordine pubblico ex art. 24 Convenzione del’Aja.

Per ordine pubblico – continuano i giudici – si fa riferimento all’ordine pubblico internazionale, cioè a quello risultante non solo dalla normativa interna, ma anche dai Trattati internazionali cui l’Italia ha aderito; da intendersi come «complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigente di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo».

Nel caso di specie, si sottolinea che il concetto di ordine pubblico è rafforzato in quanto va letto alla luce dell’interesse superiore del minore (art. 24 Convenzione dell’Aja).

In tal senso, il Tribunale di Firenze ha sottolineato come non si possa ricorrere alla nozione di ordine pubblico per giustificare discriminazioni nei confronti dei minori qualora fosse disconosciuto il loro legittimo status di figli dei ricorrenti solo in quanto in una situazione (omosessualità) che ne inibisce la possibilità di unirsi in matrimonio in Italia.

Infine, si precisa che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione, legalmente esistente nel Regno Unito tra i minori e i genitori adottivi, determinerebbe una “incertezza giuridica” (Corte Edu, Mennesson c. Francia) [Francesco Lafata].

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