Noticias de Italia: la Corte de Casación arroja luz sobre la noción de menor extranjero “no acompañado”.

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La Cassazione fa chiarezza sulla definizione di minore straniero “non accompagnato”.

La Cassazione (ord. n. 9199, del 3 aprile 2019) precisa che la definizione di minore straniero “non accompagnato” va desunta dal disposto dell’art. 2, l. n. 47 del 2017, secondo il quale è tale il minore “privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”, dove l’uso della congiuntiva “e” indica la necessaria concorrenza di entrambe le condizioni: la prima, relativa al profilo dell’assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore; la seconda, relativa al profilo della rappresentanza legale, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili.

Militano in questa direzione anche le indicazioni provenienti dalla normativa europea, in particolare dalla direttiva 2013/33/UE, la quale pone l’accento sulla necessità che il minore straniero sia “accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto” (art. 2, lett. e) e abbia un “rappresentante”, il quale dev’essere una persona che possa assisterlo e rappresentarlo allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitarne la capacità di agire per suo conto, ove necessario (art. 2, lett. j).

I due profili considerati, dell’assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e conferiscono al minore straniero lo status di “accompagnato” che consente di delineare, a contrario, quello di minore “non accompagnato”, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale.
In particolare, la rappresentanza è quella “legale”, cioè prevista “in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”, il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.).

Francesco La Fata, Università degli Studi del Sannio (Benevento)

El fallo puede ser consultado en:

www.cortedicassazione.it – sezione ricerche

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