Rimessa alle Sezioni Unite la questione della compatibilità dei danni punitivi con l’ordine pubblico.
Con l’ordinanza 16 maggio 2016 n. 9978 si è chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla compatibilità con l’ordine pubblico dei c.d. “punitive damages”, e dunque sulla possibilità di riconoscere le sentenze straniere comminatorie di danni punitivi Quest’ultimo sintagma allude al risarcimento che ha di mira non già la compensazione del pregiudizio subito dal danneggiato, bensì la sanzione della condotta del danneggiante, sicchè il “quantum” risarcitorio non corrisponde alla perdita subita, ma viene caricato di una valenza ulteriore, punitiva per l’appunto, calibrata, per lo più, sulla riprovevolezza della condotta dell’agente.
L’ordinanza rileva una “evoluzione della interpretazione del principio di ordine pubblico” nella giurisprudenza di legittimità e un “progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia” tradizionalmente opposto dall’ordinamento nazionale all’ingresso di istituti giuridici e valori estranei.
Ad avviso dell’estensore, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale (e quindi all’ordine pubblico) l’istituto di origine nordamericana dei danni non risarcitori aventi carattere punitivo “se non quando la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme”.
Discostandosi dal “leading case” n. 1183/2007 nonchè dall’altro precedente n. 1781/2012, l’ordinanza dubita che la funzione compensativa sia davvero l’unica attribuibile alla responsabilità civile e che comunque tale funzione “assurga al rango di un valore costituzionalmente essenziale” [Carla Pernice].