Noticias de Italia: la Corte de Casación vuelve a pronunciarse sobre las cláusulas “claims made”.

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La Cassazione torna a pronunciarsi sulle clausole claims made.

Con sentenza del 24 settembre 2018 le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sulla validità delle clausole claims made, vale a dire delle pattuizioni inserite nei contratti di assicurazione per responsabilità civile che ancorano la copertura assicurativa alla circostanza che nel periodo di vigenza della polizza intervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (il c.d. claim).

Secondo i giudici di legittimità nello spazio concesso dalla derogabilità (art. 1932 c.c.) del sotto-tipo delineato dal primo comma dell’art. 1917 c.c. (ossia dello schema improntato al loss occurence o all’act committed) ben si colloca il modello claims made, da ricondursi, dunque, nell’area della tipicità legale del modello dell’assicurazione contro i danni. Il tipo claims made, del resto, ha orami trovato riconoscimento legislativo nel settore sanitario e forense, dal che ne consegue la validità delle predette clausole.

In quanto negozio tipico sul modello claims made non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. L’inadeguatezza del contratto rispetto agli interessi perseguiti determina semmai nullità per assenza di causa.

Dra. Carla Pernice, Università degli studi di Firenze.

Consultabile in www.neldiritto.it

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