Noticias de Italia: la nulidad por defecto de forma de un contrato de intermediación financiera celebrado por una Administración Pública es absoluta y no relativa.

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La nullità per vizio di forma di un contratto di intermediazione finanziaria stipulato da una p.a. è assoluta e non relativa.
 
Con Ordinanza n. 25631 del 27 Ottobre 2017 la Suprema Corte affronta per la prima volta la questione relativa al rapporto tra la forma scritta prevista per i contratti della Pubblica amministrazione dall’art. 17 r.d. 224/ 1923, e quella prescritta per i contratti di intermediazione finanziaria dall’ art. 23 t.u.f.
 
Secondo la Cassazione, la regola di cui all’art. 17 r.d. 224/ 1923, che impone la forma scritta ad substantiam a pena di nullità assoluta (dunque rilevabile d’ufficio ed eccepibile anche dalla controparte della P.A.), prevale sulla disposizione normativa del TUF che riconosce al solo cliente (e dunque soltanto dalla Pubblica Amministrazione) il potere di rilevare il difetto di forma, dovendosi privilegiare un’interpretazione volta a garantire la tutela dell’interesse al regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela della risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
 
Nel concorso delle discipline dunque la nullità di protezione cede il passo a quella “generale” poichè quest’ultima non è diretta a tutelare interessi settoriali di un singolo Ente pubblico, quanto gli interessi generali della collettività. Affidare alla pubblica Amministrazione il potere di far valere l’invalidità del contratto per difetto di forma significherebbe renderla arbitra delle sorti del negozio, contraddicendo la ratio della previsione di cui all’art art. 17 r.d. 224/ 1923.
 
Dra. Carla Pernice, Università Parthenope di Napoli.
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