Assegno divorzile, a seguito di rottura dell’unione civile, a favore del partner economicamente più debole.
Interessante pronuncia del Tribunale di Pordenone, secondo il quale – applicando le medesime soluzione interpretative adottate dalla Cassazione a Sezioni Unite (n. 18287/2018) in tema di assegno divorzile –, a seguito di “rottura” di un’unione civile tra due donne, a favore dell’unita economicamente più debole va riconosciuta la corresponsione dell’assegno divorziale, il cui ammontare, peraltro, va calcolato tenendo in considerazione anche la fase di convivenza “di fatto” prima della celebrazione dell’unione civile. Il giudice, infatti, da un lato, ritiene che detta fase pregressa, nei suoi connotati costituitivi, è assolutamente identica alle modalità di gestione dell’unione civile post celebrazione, ma, dall’altro, precisa che la coppia solo con la promulgazione della legge Cirinnà ha potuto “legalizzare” il proprio rapporto, non essendo possibile in epoca precedente contrarre in Italia tra loro una qualsiasi forma di “matrimonio”.
Francesco La Fata, Università degli Studi del Sannio (Benevento).
El fallo puede ser consultado en:
www.dirittoegiustizia.it – sezione Famiglia