Noticias judiciales de Italia: las Secciones Unidas de la Casación se pronuncian sobre la cuestión de la propiedad de la construcción realizada por un copropietario en suelo común.

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Le Sezioni Unite sulla proprietà della costruzione realizzata da un comproprietario su suolo comune.
 
La costruzione realizzata da uno dei comproprietari su suolo comune è di entrambi i comproprietari in base al principio di accessione (art. 934 c.c.) o è di proprietà del solo costruttore? La Normativa sull’accessione presuppone l’“altruità” del terreno, dovendosi, viceversa, nel caso di terreno “comune” applicare la disciplina della comunione?
 
Questo il quesito sottoposto alle Sezioni Unite le quali, con sentenza 16 febbraio 2018 n. 3873, hanno statuito l’irrilevanza della qualità di “terzo” del costruttore ai fini dell’art. 934 c.c. (anche in ragione del fatto che se il costruttore fosse un “terzo”, si applicherebbe una disciplina diversa e speciale, quella di cui agli artt. 936 e 937 c.c.). La disposizione di cui all’art. 934 c.c. ha vocazione generale e opera ove non sia diversamente disposto, dunque anche all’ipotesi in cui il suolo appartenga a più soggetti e uno soltanto abbia realizzato una costruzione.
 
Non sarebbe peraltro vero, sostengono le Sezioni Unite, che la disciplina della comunione costituisce deroga speciale alla regola generale della accessione di cui all’art. 934 c.c.: le regole sulla comunione concernono i rapporti tra comproprietari e non anche i modi di acquisto della proprietà, non esiste, dunque, un rapporto di genere a specie tra disciplina dell’accessione e disciplina della comunione.
 
Statuita, dunque, la piena operatività della regola dell’accessione, le Sezioni Unite chiariscono che dopo l’acquisto ai rapporti tra i comproprietari della costruzione si applica la disciplina della comunione, sicché l’eventuale consenso, anche implicito, alla costruzione o la “tolleranza” del comproprietario del fondo (non costruttore) preclude la possibilità di agire per il ripristino dello status quo ante, mentre il mancato (malgrado l’assenza di consenso) o impossibile (in ragione del consenso) esercizio dello ius tollendi  (ripristino) genera il diritto di credito al rimborso delle spese sostenute dal “comproprietario costruttore” e la correlativa obbligazione in capo ai comunisti non costruttori.
 
Dra. Carla Pernice, Università Parthenope di Napoli.
 
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