La Corte Constitucional italiana interpela en vía prejudicial al TJEU, por segunda vez en la historia: caso Taricco.

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Con l’attesa ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale, depositata lo scorso 26 gennaio, l’ormai celebre “caso Taricco” si arricchisce di un ulteriore tassello, senza che tuttavia la vicenda, al crocevia dei rapporti tra diritto dell’UE e diritto penale, giunga a conclusione.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, §.1 e 2, TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza Taricco dell’8 settembre 2015, la Consulta opta per una soluzione ‘diplomatica’, decidendo di rinviare in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia la questione.

Si tratta del secondo rinvio pregiudiziale compiuto dalla Corte Costituzionale italiana in via incidentale (dopo il precedente dell’ordinanza 18 luglio 2013, n. 207 in materia di personale scolastico) e il primo in cui viene evocato un possibile conflitto con i principi supremi dell’ordine costituzionale.

In estrema sintesi, la Corte di Giustizia è sollecitata a chiarire se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE “debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato”:

“- anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

– anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

– anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro” [Carla Pernicie].

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