El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo por cuanto concierne a las reglas sobre la libre circulación de las personas.

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La Corte di giustizia dell’Unione Europea riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso ai sensi delle regole sulla libera circolazione delle persone.
 
La nozione di “coniuge” dettata dal diritto Ue sulla libertà di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari comprende i coniugi dello stesso sesso a prescindere dal fatto che uno Stato membro riconosca o meno il matrimonio omosessuale. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 5 giugno 2018 nella causa C-673/16. Vero è che, spiegano gli eurogiudici, è in facoltà degli Stati membri autorizzare o meno il matrimonio omosessuale, ma tale discrezionalità non può arrivare sino ad ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino Ue rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un Paese extra-Ue, un diritto di soggiorno sul loro territorio.
 
Sebbene la direttiva 2004/38/CE  sulla libertà di circolazione  non consenta di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore dei cittadini di uno Stato non-UE, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, un simile diritto può essere loro riconosciuto sulla base dell’art. 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che conferisce ai cittadini dell’Unione il diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere ai fini del diritto di soggiorno derivato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, ostacolerebbe l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Ue. La libertà di circolazione, infatti, varierebbe da uno Stato membro all’altro in funzione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Una misura nazionale che mirai ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. E dal momento che il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare è garantito all’articolo 7 della Carta, i giudici di Lussemburgo rilevano che anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di “vita privata”, nonché in quella di “vita familiare”, esattamente come succederebbe ad una coppia eterosessuale che si trovi nella stessa situazione.
 
Dra. Carla Pernice, Università Partenope di Napoli.
 
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