Rileggendo le Sezioni Unite di San Martino a dodici anni di distanza: premesse per una discussione.

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Autor: Luca Oliveri (Italia): Dottorando di ricerca in Diritto Privato, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza. E-mail: luca.oliveri@edu.unige.it

Resumen: Lo scritto si sofferma, a distanza di dodici anni, su di una importante pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del novembre 2008 riguardante il danno di tipo non patrimoniale, offrendone una rilettura alla luce dei successivi sviluppi giurisprudenziali. In tale ottica, si è cercato di individuare i passaggi chiave della sentenza utili per procedere ad una ricostruzione non tanto della nozione, quanto del contenuto (vero punto problematico) delle diverse tipologie di danno non patrimoniale. Inoltre, si è cercato di analizzare la questione, oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, delle relazioni tra le differenti tipologie di pregiudizio non patrimoniale, onde evitare che il risarcimento di quest’ultimo possa risultare sproporzionato (all’eccesso) proprio a causa di una erronea visione di tali relazioni.

Palabras clave: Danno non patrimoniale; danno morale; danno biologico; danno esistenziale; quantificazione; componenti; categorie; nomofilachia.

Abstract: The paper dwells, twelve years later, on an important judgement of the “Sezioni Unite” of the Italian Supreme Court of Cassation (hold on November 2008) on non-pecuniary losses, offering a reinterpretation in the light of subsequent developments within the Italian case-law. In this perspective, we tried to identify the key passages of the ruling, proceeding to a reconstruction not of the notion per se, but of the content (that is the main point of the decision) of the different types of non-pecuniary loss. Moreover, an attempt is made to analyse the question (a matter of an extensive both doctrinal and judicial debate) focused on the relationships between the different types of non-pecuniary loss, avoiding a disproportionate compensation.

Key Words: Non-pecuniary loss; moral damage; biological damage; existential damage; quantification; components; categories; nomophilachia.

Sumario:
I. L’irrisolto (e irrisolvibile) “problema” del danno alla persona.
II. La “cura violenta d’interpretazione”: il ruolo della giurisprudenza.
III. Le sezioni unite del novembre 2008 e la nomofilachia.
IV. Categorie? Meglio di no.
V. I difficili rapporti tra le tipologie di danno: fino a quando?
VI. (Segue) il danno biologico: quando la prevedibilità è vista come un limite.
VII. Una riflessione conclusiva.

Referencia: Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº «14», «febrero 2021″, ISSN: 2386-4567, pp. 254-293.

Revista indexada en SCOPUS, REDIB, ANVUR, LATINDEX, CIRC, MIAR.

I. L’IRRISOLTO (E IRRISOLVIBILE) “PROBLEMA” DEL DANNO ALLA PERSONA.

“Così è: dopo tante indagini faticose, tormentose talvolta anche pei testi di legge assoggettati ad una cura violenta d’interpretazione, il dibattito su l’entità e quindi sul rifacimento del «danno morale» è sempre aperto: e quel che più sorprende è la incertezza onde paiono addirittura avvolte certe decisioni […] quando dopo accolta la separazione netta fra le due maniere di danno compongono poi il danno morale di elementi del tutto patrimoniali”.

Leggendo l’introduzione di questa nota del Chironi a due sentenze, si potrebbe essere indotti a pensare – anche in considerazione del periodo in cui essa fu redatta – che l’ampio «problema» relativo a quella complessa figura del danno alla persona (preso in considerazione, dal nostro autore, sotto la sola specie del danno c.d. morale) sia sempre consistito nell’ineliminabile polimorfismo di quest’ultimo, da cui una difficoltà di individuazione della fattispecie destinata ad impegnare i giuristi di ogni epoca.

Si tratta di una difficoltà che produce nel giurista anche un senso di disagio, dovuto alla consapevolezza di trovarsi di fronte a qualcosa che esorbita dalle sue ordinarie capacità e competenze: sebbene, infatti, il diritto sia un costrutto umano predisposto funzionalmente al soddisfacimento di esigenze altrettanto umane, non riesce poi – in questo settore – a superare quella barriera sì da poter comunicare con l’Uomo nel momento in cui quest’ultimo subisca un pregiudizio alla propria sfera personale. Una barriera costituita, principalmente, dalla diversità della logica (patrimoniale e non patrimoniale) dei sistemi di riferimento, o meglio, del linguaggio stesso che le due realtà, i due sistemi utilizzano.

È auspicabile, tuttavia, che il giurista superi questa sua sensazione di quasi impotenza e si prodighi, con sobrietà e discrezione, per cercare di assicurare il suo apporto – che si va ad aggiungere a quello delle altre scienze coinvolte nell’ambito in questione – per una ricostruzione razionale di un sistema che, se lasciato al dominio esclusivo del sentimento, rischia di subire una dilatazione eccessiva, con conseguenti negative ripercussioni sulla tenuta stessa di esso.

Un giurista, dunque, che non deve cedere alla forte, ma non irresistibile, tentazione di utilizzare l’istituto della responsabilità civile in una maniera debordante e – è davvero il caso di dirlo – irresponsabile. Di contro, non si può nemmeno pensare che gli sforzi profusi, pur se caratterizzati da encomiabile costanza e intensità, si traducano automaticamente nella completa e definitiva risoluzione del “problema”.

II. LA “CURA VIOLENTA D’INTERPRETAZIONE”: IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA.

Se la tematica del danno alla persona non risulta di agevole trattazione a causa della sua intrinseca complessità e sfuggevolezza, vi è un ulteriore fattore che incrementa tale situazione: il ruolo svolto dal legislatore.

Un illustre Autore sopra citato aveva a suo tempo rilevato come “ardui ed amplissimi problemi” fossero stati racchiusi dal legislatore in un “ristretto gruppo di norme costituito dagli articoli 2043-2059”: la forza di queste norme è pacificamente riconducibile al fatto di essere “scarne, ma vivissime, perché la loro permanente vitalità è stata assicurata da un sapiente dosaggio di clausole generali che […] hanno saputo garantire la sopravvivenza e l’adattamento delle regole codicistiche” ad una pluralità di mutamenti giuridici, economici e sociali che, nell’epoca contemporanea, hanno assunto dimensioni notevolissime.

Un ruolo defilato e tendenzialmente remissivo del legislatore, dunque, che – salvo rare eccezioni – non sembra essere stato smentito.

Pertanto, nell’ottica della nota teoria dei formanti dell’ordinamento giuridico, il ruolo principe in tale campo è stato giocoforza ceduto agli altri due attori fondamentali: la dottrina e la giurisprudenza. La dottrina, sollecitata in particolare dall’opera di Rodotà, ha indubbiamente conosciuto un’epoca di grande espansione e, nei decenni passati, ha finalmente recuperato l’arretratezza che la attanagliava irrimediabilmente; di contro, nell’ultimo periodo, e cioè quello il cui terminus a quo può essere – grosso modo – collocato a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, la giurisprudenza, una volta assimilate le riflessioni dottrinali in campo, ha finito con il muoversi in maniera sempre più autonoma, incoraggiata dal noto fronte «esistenzialista»; del resto, a tale situazione ha certamente contribuito l’eccezionale fiuto del ceto forense, che ha saputo intercettare assai bene l’ovvio interesse dei consociati all’ottenimento di somme a titolo di ristoro di danni (veri o solo presunti che siano), da cui un altrettanto ovvio aumento del contenzioso.

Lo sviluppo esponenziale delle occasioni in cui gli organi giudicanti – e in special modo i giudici di merito – sono stati chiamati ad esprimersi produsse una quantità assai considerevole di pronunce che, però, a causa dei fisiologici (o patologici?) tempi della giustizia civile, non potevano (ancora) giovarsi dell’importante ruolo nomofilattico svolto dalla Corte di cassazione. In tal modo, quindi, si è assistito a quel fenomeno per cui, in seguito ad una rapida evoluzione (e, dunque, in mancanza di una significativamente apprezzabile sedimentazione), ciò che risulta maggiormente vulnerato è proprio la qualità (scientifica) delle basi su cui poggiano un’idea o un’interpretazione.

Inoltre, non si può non rilevare come le riflessioni sulla (e le evoluzioni della) responsabilità civile – ma il discorso vale per qualsiasi istituto giuridico – scontino la presenza di una fisiologica dose di precomprensione degli interpreti.

È in questo peculiare contesto che si colloca la nostra sentenza; una pronuncia in cui si riponevano molte aspettative a causa dello stato in cui si trovava il panorama giurisprudenziale dell’epoca: la forte esigenza sottesa all’intervento dello Sezioni Unite era la necessità di far chiarezza all’interno di un panorama ormai così caotico, che, se non si fosse corso ai ripari, sarebbe probabilmente precipitato in un baratro.

III. LE SEZIONI UNITE DEL NOVEMBRE 2008 E LA NOMOFILACHIA.

Grandi aspettative, dunque, dovute alla continua proliferazione di nuove (e varie figure) di danno a cui i giudici di merito concedevano uno spazio (in termini non solo di ammissibilità concettuale, ma anche risarcitoria) vieppiù crescente.

Il compito affidato al massimo organo della giurisdizione civile era, quindi, molto delicato.

Nonostante non sia unanime il giudizio circa il (positivo, o per lo meno non negativo) risultato raggiunto dalle pronunce in questione, penso si possa ritenere, di contro, che l’obiettivo che era stato loro affidato sia stato compiutamente conseguito.

Esigenze di ordine, di sistematizzazione, di razionalizzazione di tutte quelle, appunto, varie e nuove figure che il ceto forense e i giudicanti avevano «forgiato» e che, a dire di alcuni, avevano trovato esplicito riconoscimento in alcune pronunce basate sulla nuova lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2059 c.c.

Le problematiche più volte sopra menzionate non erano certo sconosciute alla Suprema Corte e, leggendo il testo della sentenza, possono essere ravvisati importanti indizi di questa contezza: si potrebbe dire, pacificamente, che i veri fari che hanno guidato i passi del collegio siano stati proprio quelli di affrontare – con apprezzabile souplesse – una tematica spinosa e variegata, al contempo evitando ingiuste restrizioni o, peggio ancora, la banalizzazione dell’argomento.

Un primo punto degno di nota può essere allora ravvisato già nell’incipit della sentenza: infatti, dopo essersi brevemente dato atto della lettura che dell’art. 2059 c.c. avevano fornito le cc.dd. «sentenze gemelle», ci si imbatte in un’affermazione che, anche stilisticamente, denota l’encomiabile atteggiamento che la Corte ha scelto di adottare. E cioè: il modus procedendi non pare essere consistito – come ci si sarebbe anche potuto aspettare – in una pars destruens e in una pars construens (per lo meno, strettamente intese), cioè in un azzeramento dei risultati raggiunti per poter procedere alla ri-costruzione di un nuovo sistema; tutt’altro. Infatti, leggere che “le Sezioni Unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003”, non può che contribuire a rassicurare il lettore circa la presa di posizione del giudicante. Questo atteggiamento si estende anche all’inciso immediatamente seguente (“e la completano nei seguenti termini”): non attività demolitoria, ma attività di completamento, di precisazione e di perfezionamento.

Il passaggio citato, lungi dal rimanere una mera dichiarazione d’intenti, permea effettivamente le trame motivazionali della sentenza, costituendone tanto la colonna portante, quanto la sensibile e capillare nervatura.

Il secondo punto degno di nota riguarda ancora la tecnica di redazione della sentenza, ma questa volta in chiave più in generale. Mi riferisco, cioè, alla sapiente modalità espositiva adottata dal Collegio, la quale – almeno a parere di chi scrive – appare basata sullo schema – tipicamente narrativo – della c.d. ring composition.

Infatti, dopo una sommaria disamina dei vari pregiudizi di tipo non patrimoniale – preceduti da una scarna ma efficace definizione di cosa debba essere inteso per “danno non patrimoniale” –, la Corte prosegue soffermandosi su di essi in maniera (tendenzialmente) analitica e, nella parte conclusiva, illustrando nuovamente le (non poi così rinnovate) figure del danno alla persona.

Il riferimento a questi due punti di interesse «redazionale» – lungi dal voler sminuire il contenuto sostanziale della pronuncia, sul quale ci si soffermerà a breve – è dovuto alla convinzione circa la loro positiva incidenza nella valorizzazione del ruolo nomofilattico della Suprema Corte (e delle Sezioni Unite in particolar modo): l’atteggiamento non è quello di un soggetto istituzionale che corregge austeramente gli errori altrui, ma quello di colui che, in autentico spirito di collaborazione e di cooperazione giurisdizionale, aiuta a capire come e dove migliorare un’interpretazione che si era già posta sulla corretta via.

Purtroppo, com’è noto, i suggerimenti migliorativi non sempre vengono accettati con la giusta disposizione d’animo (e forse in special modo proprio da chi li ha sollecitati). Ecco, dunque, il motivo per cui, di qui in avanti, si cercherà di analizzare – singolarmente – ogni tipo di pregiudizio ricompreso nell’art. 2059 c.c. sulla base dell’interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite e, parallelamente, di individuare i vari passaggi attraverso i quali la Terza sezione della Corte Suprema si è, a poco a poco, discostata da questo insegnamento, per approdare (quasi) agli stessi risultati cui era giunta la giurisprudenza di legittimità nella situazione antecedente le pronunce in questione.

IV. CATEGORIE? MEGLIO DI NO.

Come già accennato, la Corte, nell’ambito della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., analizza assiologicamente l’istituto della responsabilità civile in punto di danni non patrimoniali – analisi che costituisce la premessa logico-metodologica per poter meglio interpretare lo scarno dettato normativo –, affermando nuovamente il carattere bipolare del sistema delineato dal codice civile.

Subito dopo, l’attenzione si sposta sulla tradizionale figura del danno morale soggettivo, tradizionalmente definito come sofferenza contingente e turbamento dell’animo transeunte.

Un primo aspetto – e su questo può essere registrata una sostanziale continuità tra le sentenze gemelle e le pronunce in questione – riguarda la corretta identificazione delle ipotesi in cui è ammessa la risarcibilità del pregiudizio di tipo non patrimoniale: infatti, l’insostenibilità dell’originaria limitazione alle sole ipotesi in cui l’illecito costituisse anche reato contrastava con evidenti dati normativi che, nel tempo, avevano ampliato la gamma dei pregiudizi alla persona suscettibili di risarcimento.

Un secondo aspetto, invece, riguarda la connotazione temporale della sofferenza. La definizione sopra riportata dà giustamente atto della sedimentata interpretazione secondo cui il patimento doveva essere caratterizzato dalla transitorietà: interpretazione che la Cassazione non aveva ripudiato nelle sentenze gemelle. Sono le Sezioni Unite, dunque, a procedere con questo ulteriore passaggio, indicando come tale limitazione avesse “fondamento normativo assai dubbio, poiché né l’art. 2059 c.c., né l’art. 185 c.p., parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, […] ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo […]”.

La scarna definizione di danno non patrimoniale di cui si diceva poc’anzi – della quale, allora, si può cogliere pienamente l’utilità – guida anche la riflessione sugli ulteriori pregiudizi non connotati da rilevanza economica e non previsti da specifiche disposizioni legislative: stiamo parlando, com’è noto, della lesione di diritti costituzionalmente protetti.

Tra questi, nei tempi passati, il primo ad ottenere una qualche forma di tutela è stato il danno biologico.

Sebbene tale figura non sia stata oggetto, nelle pronunce del 2008, di una puntuale disamina, pare opportuno soffermarsi, ancorché brevemente, su alcuni tratti fondamentali della stessa.

In primo luogo, e anche in questo caso, la strada che ha portato al riconoscimento di tale figura non è stata per nulla priva di ostacoli, primo tra tutti l’errata concezione, in termini di assolutezza, del principio di tipicità di cui all’art. 2059 c.c. (leggasi, nei soli casi in cui l’illecito costituisce anche reato).

Ma, una volta risolta la questione del corretto inquadramento del danno alla salute e dopo aver, quest’ultimo, tratto sicuro giovamento dalla definizione legislativamente fornita, il problema maggiore riguardava i rapporti intercorrenti tra danno alla salute, danno morale, nella sua nuova accezione (cioè non temporalmente limitata), e/o danno c.d. esistenziale (del quale si dirà a breve).

In secondo luogo, ma sempre in stretta connessione con la problematica precedente, bisogna considerare come il danno biologico, tra la pluralità e varietà delle lesioni di tipo non patrimoniale, sia quello maggiormente suscettibile di oggettivo accertamento: il riferimento, come si può intuire, è alla formulazione delle tabelle per la quantificazione del danno biologico.

L’interrelazione tra le due tematiche è data dal fatto che non è possibile comprendere appieno, e quindi apprezzare, l’effettiva portata del sistema tabellare, se non dopo aver risolto la preliminare questione circa i rapporti tra i diversi tipi di danno alla persona: infatti, una errata visione di questi ultimi comporta una negativa influenza sulla (ma sarebbe meglio dire, un pregiudizio nei confronti della) entità del corrispettivo monetario che si vorrebbe attribuire, in sede di quantificazione, al soggetto leso a titolo di risarcimento.

Prima di vedere in che termini le sentenze gemelle, quelle di San Martino e la giurisprudenza ad esse successiva hanno affrontato la questione, rimane da esaminare un ultimo punto fondamentale, il vero motivo che aveva spinto la Terza sezione a chiedere al Primo Presidente l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite: la possibilità di considerare il già evocato danno esistenziale come categoria autonoma di danno.

La situazione precedente – con specifico riferimento alle sentenze gemelle – era connotata da una forte incertezza concettuale sul punto: infatti, non avendo ancora superato la concezione temporalmente limitata del danno morale, quest’ultimo era visto come pregiudizio limitato ai patimenti transitori, i quali – solo potenzialmente – erano suscettibili di creare anche uno sconvolgimento della vita futura del soggetto sofferente – e cioè il danno c.d. esistenziale – oppure sfociare in lesioni dell’integrità psico-fisica.

Una differenziazione tra le due tipologie di pregiudizio, dunque, basata sull’elemento temporale, in una sorta di visione in cui sarebbe addirittura possibile individuare nitidamente un punto di passaggio, una mutazione della sofferenza e delle sue conseguenze sull’esistenza umana (e dunque qualificabile in termini di danno c.d. esistenziale).

Ma procediamo con ordine. La prima vera questione – quella su cui le Sezioni Unite erano state direttamente interrogate – riguardava l’ammissibilità di una autonoma (nuova) categoria di danno. La risposta – decisa – fu di segno negativo.

Infatti, la Corte non negò la possibilità per i giudici di risarcire pregiudizi diversi da quello biologico o dal «nuovo» danno morale, ma precisò come tale risarcimento dovesse essere ricondotto (o meglio, ricompreso) nella più generale categoria del danno non patrimoniale: una nuova (dico «nuova» in ragione del nuovo riferimento normativo, e cioè la Costituzione) tipologia di danni risarcibili, dunque, che però non è configurabile quale autonoma figura all’interno del panorama giuridico. L’atteggiamento che si scelse di adottare fu, quindi, di prudenza, in quanto il terreno su cui era stato richiesto alla Corte di muoversi si presentava – e si presenta tutt’ora – particolarmente sdrucciolevole.

Orbene, come si è avuto modo di meglio precisare in precedenza, in mancanza di un preciso e sicuro riferimento normativo di tipo primario a cui ricondurre il rinvio contenuto nell’art. 2059 c.c. (oltre a quelli legislativamente già previsti), l’operatore giuridico – al fine di estendere ulteriormente le occasioni risarcitorie – deve poter contare su un appoggio (rinvenibile in una fonte di rango superiore) che non si riveli fragile o – cosa ancor più importante – contestabile nel merito.

In tale ottica, la Costituzione – in virtù della sua concezione spiccatamente antropocentrica – finisce con il costituire l’immediato appiglio di stampo integrativo a cui ricorrere per poter ovviare al summenzionato problema, così da poter ampliare le occasioni di tutela della persona e, al contempo, soddisfare il requisito del rinvio ad uno di quei “casi determinati dalla legge”. Tuttavia, senza tralasciare gli indubbi pregi ascrivibili al dettato della Carta fondamentale, non si può non riconoscere che le disposizioni in quest’ultima contenute sono connotate, specialmente per la parte riguardante i diritti inviolabili della persona, da una non trascurabile genericità. Ecco, allora, un nuovo punto che si aggiunge e si interseca con un altro già posto in evidenza: definire i contorni e il contenuto della nuova tipologia di pregiudizi non patrimoniali in relazione a norme generali e, in un secondo momento, analizzare e porre ordine nei rapporti tra quest’ultima e le tipologie cc.dd. «classiche» di danni non connotati da rilevanza economica.

In apertura si è fatto cenno alla discrezione e all’attenzione che il giurista deve adottare nel momento in cui è chiamato ad utilizzare – quasi in termini di immediata applicazione – le norme generali, i principi contenuti nella Costituzione, onde evitare di adottare un approccio operativo che finirebbe col risultare debordante.

Infatti, in tale frangente, non vengono in rilievo – com’è noto – solo i diritti inviolabili cristallizzati nei primi articoli della Parte I della Carta, ma assume una precipua importanza il generale (e, dunque, atipico) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona contenuto nell’art. 2 cost. Ecco, quindi, il nodo cruciale, dalla cui concreta modalità di risoluzione sarebbe dipesa la successiva configurazione del sistema della responsabilità civile sub specie del danno non patrimoniale.

La Corte si orientò nel senso di un ragionevole compromesso.

La ragione potrebbe essere ravvisata nell’esigenza – segnalata, e di cui si è debitamente tenuto conto – di non procedere, per via giurisprudenziale, ad un vero e proprio «scardinamento» dell’impostazione normativa: difatti, qualora si fosse optato per un rinvio puro e semplice all’art. 2 cost. senza alcun tipo di limitazione, la natura tipica del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. sarebbe stata platealmente contraddetta (e la disposizione in parola surrettiziamente abrogata).

Pertanto, non si contestò l’opportunità del rinvio ad una clausola generale, ma si posero due caveat: il primo, consistente nell’effettiva inviolabilità del diritto che si assume, per l’appunto, violato; il secondo, consistente nella particolare serietà e gravità dell’offesa subita. Così facendo, vengono attenuate, allo stesso tempo, tanto la atipicità contenuta nella formula che riconosce tutti i diritti inviolabili della persona (la quale, potenzialmente, potrebbe anche non conoscere limite), quanto la rigida (e, anche qui potenzialmente, insuperabile) tipicità dell’art. 2059 c.c.: con l’ausilio di tali avvertenze, dunque, la relazione tra le due disposizioni può considerarsi orientata ad una reciproca convergenza, la quale, inoltre, si dimostra certamente aperta al progressivo riconoscimento (giurisprudenziale) di ulteriori situazioni meritevoli di tutela anche in considerazione del mutare del sentire comune, ma, di contro e apprezzabilmente, non conduce l’attività giurisdizionale fino al punto di adottare atteggiamenti che potrebbero essere assimilabili all’attività legislativa tout court (ché, se così davvero fosse, l’attività giurisdizionale risulterebbe essere illegittima in radice).

Ed è proprio alla luce di questo passaggio motivazionale di natura schiettamente ermeneutica che le Sezioni Unite ribadiscono l’assoluta impossibilità di procedere ad una dissezione dell’unica categoria del danno non patrimoniale in “sottocategorie variamente etichettate”: il rinvio contenuto nella norma codicistica può ritenersi soddisfatto anche mediante il (doveroso e non più rinnegabile) riferimento a disposizioni di tipo costituzionale, con l’avvertenza, però, che l’allentamento del vincolo della tipicità che ne deriva non può (e non deve) spingersi oltre il risultato interpretativo già raggiunto e poco sopra esposto (l’effettiva esistenza di un diritto inviolabile, nonché la serietà e la gravità della lesione) – cosa che, di contro, si verificherebbe qualora si ritenesse concettualmente ammissibile una nuova (e generica) categoria autonoma di danno.

V. I DIFFICILI RAPPORTI TRA LE TIPOLOGIE DI DANNO: FINO A QUANDO?

L’altra importante questione affrontata dal Supremo Collegio ebbe ad oggetto i rapporti intercorrenti tra le differenti tipologie di danno non patrimoniale riscontrabili in seguito ad una lesione, e ciò in quanto le difficoltà maggiori – com’è facilmente intuibile – si presentano proprio in tutti quei casi (invero la maggior parte, per non dire la quasi totalità) in cui l’azione lesiva abbia inciso non già (o non solo) su un preciso aspetto della vita del danneggiato, ma, invero, su una pluralità. Ecco perché la Cassazione, pur se non interrogata direttamente sul punto, si dimostrò ben consapevole dell’urgenza di procedere alla trattazione (seppur non analitica – questo va riconosciuto) della questione.

La riflessione scaturì – specialmente in relazione all’operato dei giudici di merito – dall’intento di non offrire occasioni per riconoscere risarcimenti eccessivi, derivanti da un’errata concezione del contenuto che la singola voce di danno era (ed è) deputata a compensare: in definitiva, ciò che si temeva (e non a torto) era la duplicazione – se non peggio – del risarcimento.

La prima questione considerata riguarda i rapporti tra il danno morale e le altre tipologie di danno. E del resto, proprio all’interno di quella ring composition evocata più sopra, non sarebbe potuto essere diversamente: il danno derivante da un fatto configurabile, anche solo astrattamente, come reato è stato il primo a trovare riconoscimento e, pertanto, pare condivisibile la scelta di porlo all’inizio della riflessione.

Orbene, le conseguenze del fatto lesivo astrattamente sussumibile in una fattispecie penalmente rilevante vengono osservate da un punto di vista che tiene conto di quel peculiare fattore che potremmo chiamare «degenerazione»: la Corte, a tal riguardo, adotta – contrariamente a quanto sostenuto successivamente da taluni critici – una prospettiva di tipo empirico, volta, cioè, alla ricostruzione analitica, al fine di una compiuta classificazione giuridica, dei rapporti tra i tipi di danno in considerazione dell’effettiva incidenza degli stessi sulla vita dei danneggiati.

Lo stato della sofferenza, dunque, costituisce il concetto cardine del quale risulta necessario appropriarsi al fine di comprendere correttamente lo schema ricostruttivo fatto proprio dalle Sezioni Unite.

Ed è appunto ipotizzando il verificarsi di un simile evento dannoso (come sopra meglio definito) che la Corte avvia la sua riflessione. A tal riguardo, e in primo luogo, viene preso in considerazione il caso in cui l’eventus damni abbia provocato al soggetto leso «solo» (si fa per dire) una sofferenza di tipo c.d. interiore, una sofferenza che, però, deve essere intesa nella sua «nuova» formulazione – e quindi priva di qualsivoglia limitazione temporale: in questo caso, possiamo dire che il danno ha coinvolto unicamente la sfera interna del soggetto e non è sfociato – secondo le parole della Corte – in “degenerazioni patologiche della sofferenza”. Pertanto, si è in presenza di un soggetto che ha certamente subito un pregiudizio a seguito di quello specifico accadimento; tuttavia, tale lesione non è giunta ad un punto tale da ripercuotersi negativamente su altri aspetti della vita, né tantomeno sull’integrità psico-fisica.

La precisazione appena fatta pare opportuna, in quanto, in sua mancanza, si potrebbe avere l’impressione che chi scrive sia caduto vittima di quello stesso errore dal quale inizialmente aveva messo in guardia, e cioè la banalizzazione della sofferenza che non comporta lesioni psico-fisiche medicalmente accertabili.

In realtà, non si vuole in nessun modo sostenere che questo tipo di patimento subito da un soggetto sia una forma «minore» (o «inferiore») di pregiudizio o che, anche in casi di intensità rilevante e/o di considerevole durata, nulla cambi dal punto di vista pratico del risarcimento; anzi, è vero l’esatto contrario.

Ciò che si vuole mettere in luce è il fatto che l’incidenza negativa, in termini di intensità o di durata (e su questo fattore si tornerà infra), rileva ai fini della quantificazione della somma da corrispondere a titolo risarcitorio (o meglio, compensativo) al danneggiato: una lesione che sia stata particolarmente intensa o i cui strascichi si protraggano per un tempo notevole non è certamente più importante o maggiormente meritevole di tutela rispetto ad una lesione che sia stata meno intensa o che il soggetto leso abbia «metabolizzato» in un tempo minore rispetto ad altri; e lo stesso discorso vale anche per quella sofferenza che non abbia subito una degenerazione idonea a compromettere l’integrità psico-fisica del soggetto leso: essa non è meno importante del danno biologico (ed è bene specificarlo, onde precisare come, in nessun modo, quest’ultimo possa essere visto quale pregiudizio «assiologicamente nobile» all’interno del panorama della responsabilità civile: è semplicemente uno tra i varî tipi di pregiudizi alla persona), ma ha solo prodotto conseguenze differenti rispetto ad una lesione arrecata all’integrità psico-fisica.

Orbene, il fattore della degenerazione costituisce, in queste situazioni, l’aspetto per antonomasia sul quale il giudice di prime cure è chiamato a concentrarsi ai fini di una corretta quantificazione risarcitoria.

Infatti, qualora la sofferenza permanga per un tempo considerevole (ipoteticamente anche per l’intera esistenza residua del soggetto leso) oppure, per la sua particolare intensità, sfoci in una lesione dell’integrità psichica della vittima, il giudice dovrà valorizzare (si legga, apprezzare) questi particolari elementi per poter determinare più precisamente il quantum monetario dell’obbligazione risarcitoria.

Inoltre, come si è rilevato nel par. precedente, bisogna tenere in considerazione, proprio con riguardo a tale modalità valutativa, l’inopportunità (per non dire l’erroneità tout court) di procedimenti quantificatori che si basino su rigide e asettiche ripartizioni tra differenti categorie di danno: e ciò perché, in tal modo, si finirebbe per indurre il giudice a quantificare autonomamente ogni singolo segmento del pregiudizio, rischiando di fargli perdere la visione globale della vicenda concreta e finendo, di conseguenza, con il risarcire più volte un medesimo aspetto del danno subito (in quanto un aspetto del danno potrebbe collocarsi tra un «segmento» e l’altro e, in siffatta ottica partizionista, si correrebbe concretamente il rischio che esso venga preso in considerazione in entrambi i segmenti); non si potrebbe quindi escludere che, procedendo in tal senso, si finisca con l’attribuire al soggetto leso una cifra, derivante dalla sommatoria dei risarcimenti per i singoli tipi di (o meglio, voci della) lesione, che risulti eccessiva rispetto a quella che, invece, sarebbe stata determinata mediante l’osservazione e l’analisi unitaria dell’intera vicenda.

Analizzare l’intera vicenda nel suo complesso non vuol dire sottovalutare o, peggio ancora, non considerare le peculiarità del caso concreto, e dunque i singoli fatti o gli avvenimenti tipici di quella situazione, ma vuol appunto dire che, di tali peculiarità, il giudice dovrà scrupolosamente tenere conto, vuoi nel suo percorso argomentativo contenuto nella parte motiva della sentenza, vuoi nella determinazione della somma indicata nel dispositivo della sentenza stessa.

Di talché, sarà possibile dare rilevanza alle due variabili cui si è fatto poc’anzi riferimento, e cioè l’intensità e la durata della sofferenza.

L’intensità della sofferenza è strettamente connessa al tema della degenerazione patologica della stessa. Pare cosa ovvia affermare che ogni soggetto può avere una reazione differente rispetto al patimento provocato da eventi lesivi astrattamente assimilabili in ragione delle loro potenzialità offensive, per il contesto in cui si verificano o per le modalità con cui sono compiuti. Pare, altresì, cosa ovvia sostenere che, in caso di sofferenza particolarmente intensa (e più o meno duratura), il soggetto ben potrà andare incontro ad alterazioni psichiche tali da comprometterne l’integrità. Meno ovvia, forse, l’individuazione del punto di raccordo delle relazioni intercorrenti tra il momento in cui vi è «solo» la sofferenza e il momento in cui tale sofferenza degenera in una patologia. A dire della Corte, in questo caso, “si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.

Si può ritenere che l’affermazione della Corte sia stata dettata da un giudizio di verosimiglianza circa la necessaria ricomprensione (e apprezzamento), in sede di perizia medico-legale, della sofferenza psichica patita dal danneggiato nella percentuale di invalidità causata dalla sofferenza medesima: dunque, pensare che un medico, chiamato a valutare la sussistenza di un pregiudizio empiricamente riscontrabile, ed essendo in possesso degli elementi necessarî, non tenga conto, nella sua valutazione, della molteplicità di cause che hanno generato, prima, la sofferenza psichica, e, successivamente, la compromissione dell’integrità psichica del soggetto leso, appare per lo meno improbabile. Tuttavia, in questo caso, e cioè qualora si decida di richiedere il risarcimento del danno biologico derivante dalla degenerazione della sofferenza che ha compromesso l’integrità psichica del soggetto, si correrà il rischio di non vedere sufficientemente valorizzata questa «parte» della sofferenza, specie nei casi in cui essa sia stata particolarmente intensa e sembri costituire l’elemento “principale” del pregiudizio subito.

Ma allora, a ben vedere, la questione è un’altra. Mi riferisco, cioè, alla scelta della linea difensiva da parte dell’avvocato che assiste il danneggiato. Infatti, senza alcuna ombra di dubbio, una perizia medico-legale agevola la parte nell’assolvimento dell’onere della prova e fornisce al giudice un elemento sul quale poter fondare il proprio convincimento e, di conseguenza, la decisione. Però, a questo vantaggio, si contrappone uno svantaggio, specie in tutte quelle situazioni in cui i punti di invalidità non risultano essere molti: un quantum risarcitorio, calcolato mediante l’utilizzo delle apposite Tabelle, non poi così elevato, e ciò a fronte, invece, di una sofferenza, come visto, assai intensa.

Sarà l’avvocato della parte danneggiata, dunque, che dovrà richiedere, a piena tutela del proprio assistito, il risarcimento del pregiudizio derivante da una sofferenza intensa e perdurante, adducendo tutti gli elementi di fatto che connotano in maniera peculiare la vicenda e fornendone una descrizione quanto più dettagliata possibile, potendosi avvalere di tutti i mezzi di prova ammessi dall’ordinamento.

Così facendo ci si espone certamente al rischio che, in caso di insufficiente allegazione degli elementi di fatto, il risarcimento sia minore, ma si può anche dare il caso (e, invero, ciò non appare poi così irrealistico) che il giudice, non essendo vincolato da una perizia dalla quale difficilmente tenderà a discostarsi (e godendo, dunque, di un margine di manovra decisamente più ampio), liquidi somme maggiori rispetto a quelle che avrebbe concesso in presenza della perizia, siccome, in questo caso, il pregiudizio principale patito dal soggetto leso è costituito dalla sofferenza provata in un determinato momento e che si dipana nel tempo (e come tale non è medicalmente accertabile in sede di perizia): dunque siamo di fronte al c.d. danno morale e non, invece, a quello biologico.

Ovviamente, siffatto meccanismo comporta che la parte attrice assuma su di sé il peso (e dunque anche la responsabilità) della scelta della strategia sulla base della quale impostare la lite, specie sotto il versante probatorio, ma comporta anche indubbi benefici: come già detto, la possibilità di un risarcimento maggiore e, cosa non meno importante, un risparmio economico già nella fase processuale.

Il punto di vista adottato ai fini della ricostruzione dei rapporti tra la sofferenza e la sua degenerazione patologica sembra applicabile, a parere di chi scrive, anche in quelle situazioni connotate da una sofferenza che esplica le sue concrete conseguenze nel rapporto tra soggetto leso e altri soggetti. Il riferimento, come noto, è all’aspetto dinamico-relazionale del pregiudizio.

Orbene, tali conseguenze possono verificarsi in un momento talmente ravvicinato con quello della lesione da poter essere, di fatto, ritenute coincidenti – a livello meramente temporale, giova ribadirlo – con la lesione stessa, oppure in un momento ad essa successivo. Tuttavia, nulla cambia, dal punto di vista della ricostruzione concettuale: siamo sempre in presenza di un patimento, il quale, rispetto a quella sofferenza che potremmo definire «pura e semplice», esplica conseguenze ulteriori sotto il profilo intersoggettivo. E il momento in cui tali conseguenze si verificano non influisce sulla qualificazione – non essendo più il danno c.d. morale costretto entro gli angusti confini della transitorietà e della contingenza –, ma solo sulla determinazione dell’ammontare del risarcimento.

Di più. Tale ulteriore rilievo permette di comprendere perché la riconduzione di siffatti pregiudizi al danno c.d. esistenziale risulti priva di pregio: la compromissione dei rapporti con gli altri soggetti o la modificazione radicale delle proprie abitudini di vita, nel caso si verifichino in concomitanza con l’evento lesivo, null’altro è che una lesione, maggiormente significativa, arrecata alla sfera della persona nel suo complesso; nel caso, invece, in cui queste conseguenze pregiudizievoli si verifichino in un momento temporalmente distanziato rispetto all’evento, tali ipotesi rappresenteranno, appunto, una conseguenza di quella sofferenza che non solo non riesce ad essere metabolizzata dal danneggiato, ma permane in quest’ultimo e compromette, a diversi livelli, le attività realizzatrici della persona umana. E anche questi sono elementi di fatto che il giudice è chiamato a valutare e ponderare nello svolgimento della sua attività.

Le considerazioni appena svolte consentono, inoltre, di apprezzare, da un punto di vista speculare, i rapporti tra i differenti tipi di pregiudizio nel caso in cui l’evento lesivo scaturisca da un fatto che non sia configurabile come reato: la situazione cui si fa riferimento, come noto, è quella del danno c.d. esistenziale.

Anche a questo proposito, prima di procedere oltre si rende necessaria una precisazione lessicale, se non altro per chiarire maggiormente le coordinate concettuali del discorso. La precisazione in questione è stata fatta direttamente dal Collegio, nella parte della sentenza in cui si legge che solo “per comodità di sintesi” i patimenti sopra citati “possono essere descritti e definiti come esistenziali”, “in quanto attengono all’esistenza della persona”.

Alla luce di ciò e di quanto sopra esposto, appare evidente come la sofferenza costituisca, anche in questo frangente, l’elemento fondamentale di ogni riflessione: la perdita di un familiare genera, nei congiunti, una sofferenza che può fin da subito sconvolgere la vita e le dinamiche relazionali, ma può ben darsi che la sofferenza sia inizialmente «repressa» e soffocata dalla prosecuzione della vita come vissuta fino al momento della lesione, quasi per inerzia, e che, solo in un momento successivo, il perdurare di quella sofferenza che non si riesce a superare si ripercuota sulle abitudini di vita, sconvolgendole, dei parenti del defunto. Dunque, potremmo dire, un «ritorno del represso» meritevole di tutela.

Ed è qui che viene in taglio la ricostruzione che si era precedentemente prospettata con riguardo al danno c.d. morale: tutti questi fattori non incidono sul «grado» di dignità (o, come spesso è dato leggere, sulla differenza dei pregiudizi) di un tipo di sofferenza rispetto ad un altro, bensì sul versante del quantum damni.

Possono allora richiamarsi le precedenti osservazioni circa l’opportunità di prospettare (come per il danno c.d. morale) quelle degenerazioni patologiche della sofferenza, nei casi in cui quest’ultima, in ragione della sua particolare intensità, sfoci in una compromissione medicalmente accertabile dell’integrità psico-fisica (danno biologico).

VI. (SEGUE) IL DANNO BIOLOGICO: QUANDO LA PREVEDIBILITÀ È VISTA COME UN LIMITE.

L’ultima figura di danno che rimane da analizzare è quella del danno biologico. Come si è già avuto modo di evidenziare, la Corte non si è soffermata in maniera analitica su questa figura, ma, da alcuni significativi incisi contenuti nella parte motiva, è possibile ricavare spunti ricostruttivi sui quali pare opportuno spendere qualche parola.

Il primo inciso è già stato precedentemente richiamato quando si è parlato di danno c.d. morale; il secondo, invece, è del seguente tenore: nel danno biologico, “per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione”.

Orbene, in questo caso, più che di rapporti tra le singole tipologie di danno, il problema che si incontra nella ricostruzione sistematica del danno biologico è, più propriamente, quello della «continenza».

E, in stretta relazione con questo problema, si pone quello della quantificazione: infatti, la possibilità di riscontro empirico della lesione subita comporta, da un lato, il vantaggio della minor discrezionalità del giudice nell’accertamento del pregiudizio, e, dall’altro, il rischio che tale vantaggio sfoci in una eccessivamente rigida (e quindi insoddisfacente) predeterminazione delle somme che possono essere attribuite a titolo satisfattivo per le diverse voci di danno.

Proprio in riferimento a questi ultimi fattori sono sorte le maggiori problematicità: è necessario, dunque, capire cosa si intenda per danno biologico, quali siano le tipologie di pregiudizi a esso riconducibili e, di conseguenza, comprendere la reale portata dei meccanismi elaborati per la liquidazione del danno.

Circa la prima questione – e cioè il contenuto della nozione “danno biologico” –, un aiuto (per non dire un vero e proprio elemento dirimente) proviene dalla definizione di tale fattispecie che il legislatore ha voluto fornire nel 2005 e che così recita: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato […]”.

In essa viene dunque posto in risalto il rapporto tra il danno biologico e quello c.d. dinamico-relazionale; rapporto che, poco sopra, si è preferito chiamare rapporto di continenza: il danno biologico è una lesione dell’integrità psico-fisica; il bene leso è quello della salute e le ulteriori conseguenze sulla vita del soggetto che derivano da questa lesione sono una sua esplicazione (che può essere più o meno intensa), non già la sua essenza.

Da questa semplice precisazione testuale possono trarsi due importanti corollari.

Il primo. Non colgono nel segno tutte quelle ricostruzioni o affermazioni secondo cui il danno biologico consisterebbe in un pregiudizio solamente di tipo morale o dinamico-relazionale. In tal modo, infatti, si finirebbe col ritenere concettualmente ammissibile la paradossale situazione in cui si verifica una lesione all’integrità fisica che, tuttavia, non cagiona un detrimento dinamico-relazionale nella vita del soggetto (oppure, se proprio non si vuole essere così drastici, che causa una minima ripercussione in tale frangente): in questa situazione, e cioè qualora si optasse per tenere ferma l’equazione danno biologico = danno dinamico-relazionale, non ci si dovrebbe ragionevolmente attendere alcun risarcimento.

Il secondo. Le conseguenze dinamico-relazionali del danno alla salute, qualora rivestano un carattere di ordinarietà (ma, sul punto, si tornerà tra breve), non possono che ritenersi necessariamente ricomprese in quest’ultimo: la formulazione della norma non pare lasciare spazio a diversi esiti interpretativi, specie in considerazione dell’utilizzo dell’espressione “che esplica”, univocamente orientata in tal senso (conclusioni differenti si sarebbero potute al limite trarre qualora fosse stata scelta la formula “può esplicare”).

Pertanto, si può concludere che il danno biologico configura un pregiudizio complesso, che coinvolge plurimi aspetti, i quali, però, non devono essere in nessun caso sovrapposti. Ma tra questi aspetti non abbiamo ancora considerato la componente della sofferenza e la sua relazione con le altre tipologie di patimenti precedentemente analizzate.

Anche in questo caso penso sia utile procedere con due rilievi di ordine differente.

Il primo, in cui pare consistere il ragionamento sotteso alle parole della Corte, riguarda le modalità con cui si procede all’apprezzamento e, dunque, alla valutazione della sofferenza.

Una lesione fisica provoca, necessariamente, un dolore di tipo nocicettivo che, salvo interferenze palliative o inibitorie di origine farmaceutica, il soggetto percepisce chiaramente. Orbene, il dolore percepito, a seguito della lesione, nei momenti successivi alla stessa può ritenersi compreso in quelle specifiche (e già menzionate) voci risarcitorie denominate inabilità temporanea totale (o assoluta) e parziale. Di contro, qualora tale sofferenza dovesse persistere anche nel periodo successivo alla degenza (c.d. dolore cronico), essa costituirà uno dei postumi della lesione psico-fisica e sarà compito del medico-legale procedere, in sede di valutazione tecnica, alla sua adeguata valorizzazione ai fini della corretta individuazione della percentuale di invalidità permanente da attribuire al soggetto leso.

Il secondo rilievo si riallaccia a quanto precedentemente affermato circa la «normalità» delle conseguenze dinamico-relazionali e, dunque, alla modalità di valutazione di questo tipo di pregiudizio. Il giudice, all’esito dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio – procedimento in cui sono chiamati ad intervenire anche i consulenti tecnici di parte –, dispone di un apprezzamento tecnico del caso concreto effettuato da un soggetto con precise competenze scientifiche, potendo così utilizzare tale valutazione al fine di determinare la somma di denaro da attribuire al soggetto leso, a titolo di compensazione, a fronte del pregiudizio subito. Va da sé che il termine di riferimento per tale operazione – costituito da quelle che, già nel 2008, venivano definite le “note tabelle” – presenta l’inevitabile caratteristica di una predeterminazione effettuata ex ante; predeterminazione basata sulle conseguenze verificatesi ed analizzate dagli esperti medici nella generalità dei casi: da ciò deriva una corrispondenza tra postumi e somma di denaro basata su valori «medi», “corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini «standardizzabili» in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”. Tuttavia, il succitato parametro tabellare – che, ad avviso della Cassazione, “nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100%”, costituisce (o costituiva?) “l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine” – non si presenta come vincolo così stringente da conculcare il libero apprezzamento del giudice: infatti, è fatta sempre salva la possibilità “che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti”.

Il giudice, dunque, dispone di tutti gli strumenti idonei a consentirgli di valorizzare tutte le peculiarità, nessuna esclusa, del caso concreto: oggigiorno, pertanto, predicare l’abbandono di un sistema che, anche a seguito di molteplici colpi da più parti inferti, consentiva l’inverarsi di una parità di trattamento nel solco e nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale, pare essere innegabile espressione di ciò che Luigi Einaudi chiamava ragionare “al punto di vista”. E tale modo di ragionare può, a buon diritto, ritenersi basato sulla persistente e mai sopita convinzione che – in Italia – il danno di tipo non patrimoniale, qualunque esso sia, non venga compensato in misura sufficiente, nonostante dai riscontri empirici a portata di tutti si possa agevolmente ricavare un dato in chiaro, evidente e innegabile contrasto con una convinzione che sulle prime può anche affascinare, ma che, in realtà, lascia poi nell’interprete il retrogusto amaro di una sentimentalistica accondiscendenza nei confronti del concetto di «inestimabilità»: il rischio, a ben vedere, è quello che si è accennato in apertura, e cioè la tentazione di approdare definitivamente – all’interno di quel movimento che ha preso le mosse dalla tendenziale irrisarcibilità di un pregiudizio che non fosse strettamente patrimoniale proprio perché asseritamente non quantificabile – ad una risarcibilità sempre più estesa, in continua espansione e rimessa, anche nei casi in cui è possibile giovarsi di una qualche forma di parametrazione, ad un giudizio di pura equità, cioè all’arbitrio (forse giusnaturalista, ma sicuramente contra legem) del decisore.

VII. UNA RIFLESSIONE CONCLUSIVA.

Nel corso dell’analisi fin qui condotta, si è cercato di ripercorrere sommariamente i punti salienti di quelle sentenze molto note che avrebbero potuto costituire tanto il punto di partenza per interessanti discussioni, quanto il terreno idoneo a favorire un nuovo e franco confronto (superando vecchie tensioni) tra i varî soggetti che operano nel mondo del diritto.

Avrebbero potuto, ma così non è stato. Infatti, osservando ex post la vicenda per come affrontata dalla Suprema Corte (ma, sarebbe meglio dire, dalla terza Sezione e dal consigliere Travaglino), ben potrebbe trarsi l’impressione che il tempo trascorso da quel novembre del 2008 sia stato utilizzato, almeno ad avviso di scrive, in maniera assai differente, e cioè per riportare, con stillicidio giurisprudenziale, le lancette dell’orologio indietro nel tempo.

Il richiamato primato italiano nel risarcimento del danno non patrimoniale, arricchito con fascinose (ma non dirimenti) argomentazioni filosofeggianti, è certamente un aspetto positivo, ma non deve essere esaltato (e men che meno incrementato): non si dovrebbe cedere alla tentazione di vedere la cultura giuridica italiana in punto di risarcimento del danno non patrimoniale quale luce incaricata di rischiarare la presunta «barbarie» di altri ordinamenti, che finiscono col rivelarsi (caricaturalmente) ancora non particolarmente raffinati e che vengono presentati come ispirati da una concezione che vede l’Uomo solamente come – per dirla à la Feuerbach – un essere di “carne e sangue”.

Ed è tenendo in debito conto questo primato che vanno allora osservate le ricostruzioni successive ai pronunciamenti delle Sezioni Unite, rivolte a minarne irrimediabilmente l’impianto che in esse era stato delineato. Infatti, procedere a nuove ridefinizioni contenutistiche e autonomistiche di quelle che erano state definite “distinte denominazioni”, utili solo “come mera sintesi descrittiva”, vuol dire non solo compiere uno «sgarbo» procedimentale, tale da tramutare la nomofilachia della Corte in una micro-nomofilachia sezionale assai tetragona e, pertanto, aperta solo all’espansione (ma non alla critica), ma anche correre il rischio che il percorso che si è deciso di far intraprendere all’istituto della responsabilità civile sia caparbiamente (e, dal 2008 in poi, possiamo dire, forzosamente) rivolto verso un punto di non ritorno, in cui l’elasticità intrinseca che caratterizza l’istituto, e che ha consentito a quest’ultimo di adattarsi alle nuove situazioni della realtà, potrebbe finire con l’essere irrimediabilmente compromessa.

In definitiva, gli interrogativi che ci si pongono innanzi sono i seguenti: ha davvero senso perseverare in questo continuo gioco al rialzo della posta risarcitoria che, nel breve periodo, può anche risultare attraente, tanto più se mosso da un (apparentemente) maggiore solidarismo, ma che poi, attraverso una visione appena un poco più lungimirante, potrebbe non risultare affatto il sistema ottimale? Fino a quando il nostro legislatore accetterà questo stato di fatto e rimarrà distaccato osservatore, senza intervenire per cercare di porre un limite a questi continui cambiamenti di indirizzo interpretativo generatori di incertezze e di ulteriore contenzioso? A tal riguardo, non può non evidenziarsi come un intervento normativo – in qualsiasi senso esso fosse eventualmente orientato – potrebbe addirittura rimettere in discussione (anche per le diverse e contrastanti aspettative generate nelle differenti – ma non antagoniste – categorie coinvolte, e cioè danneggiati, danneggiati e assicuratori) l’assetto complessivo dell’istituto. In altre parole, non potrebbe escludersi l’eventualità di un disegno riformatore non già destinato ad una mera ricezione dei risultati finora raggiunti (cui, invero, pareva essere orientato il d.d.l. c.d. «Bonafede»), ma volto al loro radicale ridimensionamento (con la conseguenza che – ove formulato in termini particolarmente stringenti – richiederebbe continue messe a punto legislative per tenere in considerazione le nuove situazioni meritevoli di tutela).

Ecco, quindi, che si rivela la necessità – onde evitare problematici interventi legislativi, – di agire in maniera tale che l’attuale dibattito tra dottrina e giurisprudenza sia volto ad un più schietto confronto ispirato al reciproco ascolto, anche al fine di raggiungere obiettivi quanto più possibile condivisi.

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